Concorso PNRR 2: idonei dovranno rifare concorso già superato ma adesso la prova scritta è più selettiva

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Si sta per concludere la fase transitoria prevista dal PNRR per i concorsi docenti: il 31 Dicembre 2024, infatti, è prevista la scadenza entro la quale sarà possibile bandire il secondo concorso dedicato ai docenti. Si tratta del secondo step pianificato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in funzione delle previsioni assunzionali indicate nel PNRR stesso: 70 mila docenti entro il 2026.

Il secondo concorso docenti è già previsto nel Regolamento concorsuale per la secondaria di I e II grado (DM 205 del 26 Ottobre 2023), il cui art. 1 comma 2 lett. b specifica che “per la fase transitoria sono previsti uno o più concorsi per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”, mentre per infanzia e primaria potrebbe trattarsi del concorso annuale.

Segnaliamo che, in virtù di quanto previsto dal Regolamento concorsuale, sarà l’ultimo concorso, salvo modifiche o ripensamenti, in cui potranno essere utilizzati i 24 CFU (conseguiti entro il 31 Ottobre 2022) come titolo di accesso per i posti comuni e il diploma di accesso alla classe di concorso per gli ITP. Infatti, a partire dal 2025 entrerà in vigore la fase ordinaria che prevede sostanziali differenze, soprattutto per l’accesso ai concorsi.

Allo stesso modo, per il concorso annuale per infanzia e primaria, il regolamento di riferimento sarà il DM 206/2023.

Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali previste dai DDG 2575/2023 e 2576/2023, l’autunno, e in particolare i mesi di Ottobre e Novembre, sarà il periodo in cui il Ministero intende bandire il prossimo concorso. Le parole del Ministro Valditara lo confermano: 20 mila posti, di cui 5875 per il sostegno.

Idonei concorso PNRR 1: devono rifare tutto da capo, ma la prova scritta è più selettiva

Diversi aspiranti docenti che hanno partecipato al concorso PNRR 1, il primo legato alla fase transitoria, e sono risultati idonei non vincitori dovranno rifare l’intera procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DM 205/2023, per la scuola secondaria, e del DM 206/2023, per infanzia e primaria, saranno assunti soltanto i vincitori del concorso, salvo il caso di scorrimento delle graduatorie in caso di rinuncia.

In entrambi i casi, infatti, è previsto che la “graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”. 

Il concorso prevederà ancora una volta (come per il primo concorso PNRR)

  • prova scritta
  • prova orale (con eventuale prova pratica per le classi di concorso che la prevedono)
  • valutazione titoli

Nel contesto della recente modifica introdotta dalla legge n. 106/2024, che ha convertito il Decreto Legge Scuola e Sport (DL n. 71/2024), è stato introdotto un nuovo limite per i candidati ammessi alla prova orale dei concorsi. La legge ha inserito l’articolo 14-bis, che stabilisce che, al termine della prova scritta, potranno accedere alla fase orale un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili nella Regione, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che i candidati abbiano raggiunto almeno 70 punti.

Inoltre, tutti coloro che ottengono lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso saranno anch’essi ammessi alla prova orale.

In pratica, non sarà sufficiente superare la soglia minima di 70 punti, come accaduto per il primo concorso PNRR: l’accesso alla fase orale sarà determinato dal punteggio più alto, con la graduatoria stilata in base ai migliori risultati.

Partecipano alla prova orale anche tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio dell’ultimo ammesso.

Per accedere alla prova orale, quindi, è necessario:

  • ottenere un punteggio minimo di 70/100 nella prova scritta;
  • rientrare nel limite massimo di candidati, pari a tre volte i posti disponibili, nella Regione per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto.

Questa scelta, da un lato garantirà una procedura più snella ed economicamente più soddisfacente per le commissioni, ma affida alla prova scritta una selezione più rigida rispetto al primo concorso PNRR.

N.B. Le indicazioni dell’articolo sono valide a normativa invariata.

Concorso docenti PNRR 2: posti, requisiti di accesso, prove, titoli per punteggio, graduatorie, assunzioni [LO SPECIALE]

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