Concorso per il ruolo degli Insegnanti di Religione Cattolica: requisiti di accesso

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In pieno periodo di concorsi per la scuola, tra ordinari e straordinari, rimane ancora da sciogliere il nodo IRC (insegnanti della religione cattolica). L’ultimo concorso di stabilizzazione risale al 2004 e aveva immesso in ruolo circa 15000 docenti. Attualmente in Italia lavorano circa 24000 insegnanti RC di cui solo 12000 a tempo indeterminato.

Decreto scuola 2019

Il Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, emendato e convertito dalla legge 159 del 20/12/2019 all’art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica) stabilisce:

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l’anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la opertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

3. Nelle more dell’espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all’indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Riconoscimento di idoneità

La procedura di accesso all’insegnamento della religione cattolica è molto particolare e completamente differente rispetto all’accesso alle altre discipline di insegnamento e richiede il riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano.

Il riconoscimento di idoneità è regolamentato dal Codice di Diritto Canonico (canoni 804 e 805) e richiede che l’aspirante insegnante dimostri:

  • una documentata conoscenza dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell’insegnamento scolastico;
  • una competenza pedagogico-didattica e metodologica adeguata al grado di scuola per il quale si emana il decreto;
  • una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata, vissuta nella piena comunione ecclesiale.

Lo stesso codice canonico, oltre ai titoli necessari per la qualificazione professionale, già stabiliti dal DPR 175 del 20/08/2012, richiede anche che gli aspiranti:

a. adempiano ai requisiti stabiliti dal CDC (Canoni 804-805), dalle Deliberazioni della CEI e dalla Normativa diocesana;

b. siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;

c. partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall’Ufficio Scuola Diocesano-Servizio per l’IRC.

Il riconoscimento prevede dei bandi periodici indetti delle Diocesi di riferimento e caratterizzati da prove di accertamento.

L’idoneità può essere revocata dagli organi ecclesiastici competenti e, per il suo mantenimento, deve essere garantito dall’insegnante un adeguato aggiornamento.

Titoli di qualificazione professionale dal 2012

I titoli di qualificazione professionale, a seguito dell’intesa tra MIUR e CEI del 2012, sono stati novellati dal DPR 175 del 20/08/2012. Attualmente i titoli richiesti sono:

– nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli (punto 4.2.1 del decreto):

a. titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b. attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c. laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

-Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a. da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1. (quelli previsti per la secondaria di primo e secondo grado);

b. da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del canone 804 del Codice di diritto canonico e attestata all’ordinario diocesano.

In questo ordine di scuola, l’insegnamento della religione cattolica può essere impartita anche da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

Salvaguardie

I titoli di qualificazione professionale, previsti dal DPR 175 del 20/08/2012, sono diventati obbligatori a partire dall’anno scolastico 2017-2018. Il DPR ha, ovviamente, previsto particolari condizioni di accesso nel periodo di transizione e delle salvaguardie per chi già insegnava.

In particolare il punto 4.3.1 prevede che a decorrere dall’entrata in vigore del DPR (a.s. 2012-13) e fino al termine dell’anno scolastico 2016-2017, l’insegnamento della religione cattolica poteva essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità:

– nelle scuole di ogni ordine e grado:

a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell’ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b) nelle scuole dell’infanzia e primarie:

b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012; b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell’istituto magistrale l’insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

Dall’anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1 e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-17.

Infine sono stati fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall’intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell’insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

Bando di concorso

Attualmente il bando previsto dal Decreto scuola non è ancora stato emanato ed è oggetto di un serrato confronto tra MIUR e parti sindacali e ha anche acceso un dibattito politico con l’opposizione.

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