Concorso ordinario sia infanzia primaria che secondaria, sì alla batteria di test per la preselettiva

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Concorsi ordinari scuola: la batteria di test può essere utilizzata per la prova preselettiva, se si dovrà svolgere. C’è il sì del Ministero. 

Il sì è arrivato durante l’incontro che la scorsa settimana ha impegno sindacati e Ministero in un confronto serrato su numerose tematiche riguardanti i bandi attesi entro fine febbraio.

I bandi in discussione sono tre: concorso straordinario secondaria procedura per il ruolo, concorso ordinario secondaria, concorso infanzia e primaria.

Alla richiesta dei sindacati il Miur ha risposto

In merito alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, si conferma in primo luogo l’intenzione di non procedere alla prepubblicazione dei quesiti oggetto della prova scritta.
Trattasi, infatti, di prova scritta selettiva volta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di specifiche competenze: ne consegue l’impossibilità, sia logica che giuridica, di utilizzare meccanismi tipici di una prova preselettiva, essendone totalmente differente la ratio.
La richiesta di prepubblicazione dei quesiti è stata pertanto accolta per le sole procedure ordinarie.

Pertanto, come noto, il Ministero dice no alla pubblicazione preventiva di una batteria di test per il concorso straordinario secondaria, sì per la preselettiva dei concorsi ordinari.

Quando sapremo se sarà necessaria la preselettiva

Lo svolgimento della preselettiva sarà deciso solo dopo la presentazione della domanda, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.

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I sindacati avevano inoltre richiesto di “definire il voto minimo per il superamento dell’eventuale prova preselettiva per garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale”

La risposta del Ministero in questo caso è stata negativa, confermando che sarà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura.

Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Ricordiamo che non svolgono la prova preselettiva i docenti di cui all’articolo 20, comma 2 bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

La risposta del Ministero

In relazione alle procedure ordinarie, non si ritiene opportuno prevedere, ai fini dell’accesso alla prova scritta, un voto minimo per il superamento della prova preselettiva (punto 21).
Nella definizione della prova, sono stati applicati i criteri delineati dalla direttiva n. 3/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, riferibili a tutte le amministrazioni pubbliche.
La previsione contenuta nello schema di decreto relativo al concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, analogamente al DM 327/2019 per la scuola dell’infanzia e primaria, risponde
all’esigenza di non selezionare un numero di candidati troppo esiguo, rendendo così poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso, né troppo ampio, tale da rendere eccessivamente complessa la
gestione della procedura – soprattutto avendo riguardo all’altissimo numero di commissioni che si dovrebbero nominare e alla tempistica delle correzioni.

Le disposizioni in parola, pertanto, prevedono una “doppia soglia” ai fini dell’attivazione della prova preselettiva, ovvero un numero di candidati non inferiore a 250 e superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.
D’altra parte, anche ipotizzando un punteggio minimo di superamento, questo non potrebbe fissarsi alla c.d. “sufficienza” (60/100) stante la previa pubblicazione dei quesiti che renderebbe tale soglia facilmente
raggiungibile dalla maggior parte dei candidati e, di conseguenza, inutile la preselezione.
Neppure la previsione di una soglia minima si è sempre rivelata idonea a garantire un accesso più ampio alla prova scritta: vi sono stati casi, ad esempio nelle procedure TFA, in cui i candidati ammessi sono stati addirittura inferiori ai posti banditi.

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Concorso straordinario secondaria

Concorso ordinario secondaria

Concorso infanzia e primaria

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