Concorso ordinario secondaria: per le classi di concorso Lettere ammessi anche candidati con lauree in Editoria e giornalismo. Sentenza

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È illegittima l’esclusione delle lauree LS-13 (Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo) e LM-19 (Informazione e Sistemi Editoriali) dalle classi di concorso A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), contenuta nel bando che ha indetto il concorso ordinario secondaria. Lo ha stabilito il Tar Lazio, Sezione III bis, nella sentenza n. 905 del 22 gennaio 2021.

L’esclusione dalla partecipazione al concorso ordinario secondaria indetto nel 2020

Alcuni ricorrenti avevano impugnato, innanzi al Tar Lazio, il bando di concorso del MIUR finalizzato al reclutamento del personale docente, e ulteriori atti, nella parte in cui escludevano gli stessi, con titoli di cui ai codici laurea LS-13 e LM-19, dalla partecipazione per le classi di concorso A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado).

I ricorrenti si sono doluti dell’illegittimità degli atti impugnati per l’inammissibile disparità di trattamento conseguente all’esclusione dei medesimi ricorrenti, i quali, pur in possesso del titolo di laurea e di una serie di esami specifici di area umanistica, con le classi di concorso desiderate non erano stati ammessi a presentare domanda per le classi di concorso richiamate.

Tale esclusione, secondo gli aspiranti, si sostanziava inoltre nella violazione dell’art. 5, c. 1, d.lgs. n. 59/2017, nella parte in cui prescrive che la laurea specialistica o magistrale utile alla partecipazione debba essere “coerente con le classi di concorso vigenti”.

La mancanza di chiarimenti da parte del Ministero

Nel corso della causa venivano formulate diverse richieste istruttorie al Ministero, per ottenere chiarimenti in ordine alle ragioni dell’esclusione delle lauree LS-13 (Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo) e LM-19 (Informazione e Sistemi Editoriali) dalle classi di concorso A-12 e A-22 ma, malgrado le reiterate richieste, il Ministero non forniva chiarimenti.

L’illegittimità del bando impugnato

Dalla lettura degli atti impugnati e dei piani di studi, ed in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, per il Tar non sono apparse chiare le ragioni dell’inidoneità delle citate lauree ai fini della partecipazione al concorso, soprattutto considerata l’idoneità riconosciuta dal MIUR per lauree specialistiche o magistrali con analogo percorso accademico.

L’annullamento del bando

Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui escludono automaticamente i titolari delle lauree LS-13 e LM-19 dalla possibilità di partecipare al concorso ordinario secondaria, quand’anche in possesso degli stessi crediti formativi attinenti ai medesimi settori disciplinari richiesti per i titolari delle altre lauree specialistiche e magistrali ritenute idonee alla partecipazione.

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