Concorso ordinario secondaria I e II grado, quali prove bisogna superare per i posti di sostegno
Il D.M. 201 del 20 aprile 2020, novellato dal D.D. 499 del 24 aprile 2020, ha indetto il concorso ordinario per la scuola secondaria, su posto comune e sul sostegno.
Si anticipa che per concorrere ai posti sul sostegno è necessaria la relativa specializzazione e quindi, in questo caso, il concorso non è abilitante, nel senso che anche se si superano tutte le prove ma non si rientra nel numero dei posti disponibili per regione, il risultato è nullo.
Per le altre classi di concorso posti comuni, invece, il concorso è anche abilitante per chi supera tutte le prove.
Posti per il sostegno e possibili tempistiche
L’allegato 1 del D.D. prevede per il solo sostegno 4205 posti per la secondaria di I grado e 1559 per la secondaria di II grado.
Sui tempi è difficile fare una previsione viste le molteplici incognite sulle date delle prove, sulla reperibilità dei membri delle commissioni, sulle tempistiche di correzione degli elaborati e sulla gestione delle prove orali.
Tuttavia intento esplicito del legislatore è quello di coprire il fabbisogno di docenti per il prossimo biennio, anche se ipotizzare il termine delle operazioni concorsuali in alcune regioni per l’inizio del 2021/22 al momento è forse ottimistico.
Requisiti di accesso al concorso
L’art. 3 del D.D. definisce i requisiti di accesso ai posti sul sostegno che sono gli stessi del posto comune con l’aggiunta del titolo di specializzazione. Riepilogando: è necessario almeno uno dei seguenti titoli:
1. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
2. titolo congiunto tra:
a. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.
Il possesso dei 24 CFU/CFA non è richiesto per i candidati in possesso di un’abilitazione in un’altra classe di concorso.
Sono ammessi alla procedura anche i docenti di ruolo ai quali è richiesto, quindi, il solo titolo di accesso alla specifica classe di concorso.
Per i posti di sostegno, come anticipato, è previsto anche:
-
il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli previsti per il posti comuni, congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
La spinosa questione dei titoli conseguiti all’estero viene in qualche modo regolamentata dal comma 3 del D.D.: sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli richiesti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
Interessante il comma 5: sono ammessi con riserva i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
Domande di partecipazione
I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, per entrambe le procedure concorsuali sul sostegno, purché in possesso dei relativi requisiti.
E’ accettata solo la candidatura tramite la piattaforma dedicata di Istanze on-line entro il 31 luglio 2020.
Per Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, bandi e domande di partecipazione vanno ricercate nei rispettivi siti regionali.
Le prove
Gli articoli 7 e 9 del D.D. stabiliscono quali prove sono previste per il posti sul sostegno:
-
eventuale prova preselettiva (qualora le domande di partecipazione, a livello regionale e distintamente per ogni procedura, siano superiori a 250 e a quattro volte il numero dei posti messi a bando),
-
prova scritta,
-
prova orale
A. Prova preselettiva
La preselettiva è prevista qualora, a livello regionale e per ciascuna procedura il numero dei partecipanti sia superiore a 250 e a quattro volte il numero dei posti banditi.
La prova è costituita da 60 domande (una sola corretta) e ha le seguenti caratteristiche:
-
unica su tutto il territorio nazionale;
-
computer based;
-
volta all’accertamento di:
– capacita’ logiche (20 domande)
– comprensione del testo (20 domande);
– conoscenza della normativa scolastica (10 domande);
– conoscenza della lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. (10 domande).
Tempo a disposizione: 60 minuti.
I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione.
La prova sarà superata da un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura.
Sono inoltre ammessi alla prova scritta i candidati che conseguiranno il medesimo voto dell’ultimo degli ammessi.
Non svolgeranno, invece, la prova preselettiva, per cui saranno direttamente ammessi allo scritto, i candidati disabili, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 104/92.
La valutazione è effettuata assegnando:
-
1 punto a ciascuna risposta esatta;
-
0 (zero) punti alle risposte non date o errate.
La valutazione della prova preselettiva non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formulazione della graduatoria finale.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.
B. Prova scritta
L’art. 9 del D.D. definisce le modalità di svolgimento delle prove. In particolare la prova scritta per i posti di sostegno:
– è distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
– è articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
La durata della prova è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 40 punti e la prova e’ superata dai candidati che conseguano un punteggio complessivo pari o superiore a 28 punti.
Le tracce delle prove scritte (come anche i quesiti delle eventuali prove preselettive) sono predisposte a livello nazionale dal MIUR che, a tal fine, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato ad hoc.
C. Prova orale
Il comma 3 dell’art. 9 del D.D. definisce, invece, le caratteristiche della prova orale per i posti di sostegno i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.
Verranno valutate:
– la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilita’, anche mediante l’impiego delle TIC;
– la capacita’ di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e’ superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
Tabella titoli
Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’Allegato C al D.M. 201 il punteggio massimo complessivo di 20 punti.
Punteggio finale
Le commissioni avranno a disposizione 100 punti, 40 per le prove scritte, 40 per l’orale e 20 per i titoli.
Dove si terranno le prove
La prova si terrà nella regione scelta per il concorso (la regione è unica con le classi di concorso posto comune)
L’allegato 2 del D. D. indica le Regioni dove si terranno le prove