Concorso ordinario secondaria I e II grado, BOZZA DECRETO: chi può partecipare, prove e programmi

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Pubblichiamo il contenuto della bozza relativa al concorso ordinario di I e II grado. I contenuti potrebbero essere oggetto di modifiche a seguito di confronto con sindacati e organi consultivi.

Requisiti di ammissione

Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 4-bis del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.

I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nelle prove di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo e nella successiva valutazione dei titoli.

2. I programmi concorsuali, nonché l’articolazione delle prove scritte, sono indicati all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le griglie di valutazione per le prove orali e per le prove pratiche, laddove previste, sono indicate all’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. I titoli valutabili sono indicati all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui all’articolo 9, comma 11, è indicata all’Allegato D.

6. I bandi di cui all’articolo 6 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.

Le prove

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui l’amministrazione si avvalga della facoltà di cui all’articolo 4, comma 6, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

2. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

Prove di esame per i posti comuni

1. La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, è disciplinata dall’Allegato A, ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su più quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché sia valutata la seconda prova scritta.

3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all’accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova è pari a 60 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda prova scritta è condizione necessaria per l’accesso alla prova orale.

5. La media aritmetica delle prove di cui ai commi 1 e 3 costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte.

6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale.

7. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.

8. L’Allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Decreto Legislativo, è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione e le tempistiche di svolgimento.

9. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40.

11. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo, come disciplinati dal presente articolo, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso, nei casi in cui il candidato ne sia privo. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione.

Prove di esame per i posti di sostegno

1. La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La durata della prova è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l’accesso alla prova orale.

3. La prova orale per i posti di sostegno valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC, e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

Valutazione dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’Allegato C un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

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