Concorso ordinario secondaria 2020: l’abilitazione decorre dalla data di pubblicazione delle graduatorie. Nota Lombardia
Con nota del 7 ottobre l’Ufficio scolastico della Lombardia fornisce chiarimenti sul conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento ottenuta dai docenti che hanno partecipato al concorso ordinario per scuola secondaria bandito con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e che hanno superato tutte le prove concorsuali previste.
L’art.7, comma 7, del D.D. 23 gennaio 2022, n. 5, prevede che “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all’Allegato C”.
I candidati che superano tutte le prove del concorso conseguono automaticamente l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno presentato domanda di partecipazione e per quelle indicate nell’allegato C al Decreto Ministeriale n.326 del 9 novembre 2021.
Vengono considerati abilitati i docenti collocati nelle graduatorie del concorso ordinario, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia delle graduatorie medesime, con riferimento alle classi per cui le prove concorsuali sono state e saranno superate con i punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e quelle incluse nella tabella di corrispondenza di cui all’allegato C al Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, con riferimento alla regione Lombardia e alle regioni ad essa aggregate secondo le disposizioni del bando.
Non vengono quindi rilasciati atti individuali sul conseguimento dell’abilitazione: ciò che vale è la pubblicazione delle graduatorie che, ricordiamo, contengono sia i vincitori che gli abilitati.
Diverso è il caso dei docenti intenzionati ad ottenere il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento all’estero, per i quali saranno adottati, su richiesta, atti di attestazione ad personam.
L’USR ricorda infine che il docente che entra in turno di nomina e rinuncia al reclutamento non sarà più convocato per le operazioni di immissione in ruolo concernenti la specifica classe, ma conserva comunque l’abilitazione all’insegnamento.