Concorso ordinario scuola secondaria, chi supera prove conseguirà abilitazione per classe concorso scelta

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Concorso ordinario scuola secondaria di primo e secondo grado, chi supera le prove otterrà l’abilitazione per la/le classe/i di concorso di partecipazione.

Decreto sostegni-bis: modifiche concorsi ordinari

L’articolo 59 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto sostegni-bis) modifica, snellendole, le procedure concorsuali ordinarie già bandite per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, prevedendone la seguente articolazione:

  • un’unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese (la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
    punti);
  • una prova orale (il Decreto 73/2021 non dice nulla in merito all’eventuale punteggio mimino per superarla);
  • la valutazione dei titoli (un apposito DM indicherà i titoli valutabili e i relativi punteggi);
  • la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di: prova scritta, prova orale e titoli.

Un apposito decreto ministeriale apporterà le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso, derivanti da quanto sopra descritto, fermo restando i programmi concorsuali e senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. In sostanza, non ci saranno nuove iscrizioni ai concorsi né tantomeno dei nuovi requisiti di partecipazione.

DD 499/2020: requisiti e conseguimento abilitazione

Alla luce di quanto detto sopra, il DD n. 499/2020 (Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado) sarà modificato soltanto per cambiare l’articolazione del concorso, ragion per cui rimarrà la disposizione del medesimo decreto dipartimentale (articolo 14 ), secondo cui coloro i quali superano tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei previsti punteggi minimi, conseguono l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso di partecipazione (evidenziamo che era possibile presentare domanda per massimo 4 procedure: per una classe di concorso della secondaria di primo grado; per una sola classe di concorso della secondaria di secondo grado; per il sostegno scuola secondaria di primo grado; per il sostegno secondaria di secondo grado).

Ricordiamo che i requisiti di partecipazione al concorso, che hanno permesso agli aspiranti la presentazione delle istanze entro il 31 luglio 2020, sono i seguenti (uno tra quelli indicati):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente) + 24 CFU (nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche); oppure
  3. abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione.

Il conseguimento dell’abilitazione per la/le classe/i di partecipazione, da parte di coloro che superano tutte le prove concorsuali, a prescindere dal fatto di rientrare o meno tra i vincitori, riguarda naturalmente i docenti di cui al punto 2 e 3.

Evidenziamo che il conseguimento dell’abilitazione, secondo quanto sopra descritto, riguarda anche i partecipanti al concorso straordinario (e “veloce”) per le discipline STEM, considerato che lo stesso riguarda esclusivamente i docenti che hanno presentato l’istanza di partecipazione per il concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per le medesime classi di concorso, ragion per cui, sebbene svolto in forma più snella e considerato che le modifiche riguarda soltanto l’articolazione della procedura concorsuale, il medesimo (concorso) dovrebbe conservare la natura abilitante indicata dal citato articolo 14 del DD 499/2020. A ciò, si aggiunga il fatto che il concorso straordinario STEM discende dal medesimo bando di concorso (DD 499/2020).

L’attestazione dell’abilitazione è di competenza dell’USR  responsabile della procedura.

Immissioni in ruolo e concorsi 2021: chi partecipa, chi è escluso, i requisiti. Decreto sostegni bis [LO SPECIALE]

NB: il Decreto sostegni-bis, pubblicato in GU, seguirà adesso l’iter parlamentare per la conversione in legge, per cui potrà essere soggetto a delle modifiche.

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