Concorso ordinario, l’USR non può escludere candidato dalla graduatoria di merito già pubblicata per mancanza titolo di accesso
L’approvazione della graduatoria costituisce il momento finale delle procedure concorsuali volte alla selezione degli aspiranti all’impiego pubblico, pertanto, è illegittimo l’atto con cui chi è già collocato in graduatoria, peraltro al primo posto, viene escluso. Lo ha statuito il TAR Lazio, Sezione III Bis, nella Sentenza n. 15973/2024.
La vicenda
Una donna si è rivolta al TAR impugnando il Decreto dell’USR di esclusione dalla procedura concorsuale ordinaria per titoli ed esami, bandita con D.D. del 2020, finalizzata al reclutamento dei docenti per posti comuni e di sostegno della secondaria di I e II grado, per la classe di concorso Scienze naturali, chimiche e biologiche, per mancanza dei requisiti di accesso. La stessa ha esposto di essere in possesso di Laurea specialistica in Scienze Biologiche conseguita con lode, di 24 cfu nelle discipline antropo-psicopedagogiche, nelle metodologie e tecnologie didattiche, di almeno 6 crediti negli ambiti disciplinari indicati dal bando. Dopo il superamento delle prove, la donna ha ricevuto dall’USR l’invito a presentare l’integrazione di 12 cfu in settori GEO previsti dal D.M. 259/2017, in aggiunta alla Laurea in scienze biologiche. L’istante ha riscontrato la nota rilevando di aver conseguito la Laurea specialistica nel 2007, e asserendo di ritenere non necessari gli ulteriori cfu richiesti poiché dovuti solo per i titoli conseguiti dopo l’entrata in vigore del D.M. 259/2017. L’USR, preso atto di quanto affermato dalla ricorrente, ha pubblicato la graduatoria di merito, collocando la donna al primo posto.
L’esclusione dal concorso
In seguito, l’USR le ha comunicato l’avvio della procedura di esclusione dal concorso per mancata integrazione della Laurea specialistica con “almeno 12 cfu in settori GEO”. La stessa ha chiesto l’archiviazione dell’avviato procedimento ma l’USR ha riscontrato negativamente l’istanza. Con Decreto l’USR ha definitivamente escluso la ricorrente dalla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti di accesso previsti dall’art. 3, c. 1, D.D. 499/2020.
L’esclusione è illegittima
Il Tar ha ritenuto fondato il ricorso interposto dalla donna, sul rilievo che la stessa aveva ricevuto l’invito dell’USR a presentare la “dichiarazione mancante riguardo il conseguimento dei 12 CFU in settori GEO richiesti in aggiunta al titolo di accesso secondo quanto specificato nella colonna “Note” della tabella A, allegata al DM 259/2017” e la stessa aveva significato che “avendo conseguito la laurea nel 2007 ed essendo la norma non retroattiva, tali cfu non risultano in tal caso necessari in linea con quanto afferma lo stesso DM 259/2017 nell’art. 5 in allegato e come più volte precisato anche dal MIUR”.
A seguito di ciò, l’Amministrazione ha provveduto all’inserimento dell’istante, collocandola al primo posto, nella graduatoria finale. In seguito, l’USR ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione dal concorso; procedimento che, previo rigetto dell’istanza di archiviazione, si è concluso con l’esclusione definitiva.
La ricorrente sostiene dunque che, all’esito del contraddittorio procedimentale apertosi con la richiesta di integrazione dei cfu e in accoglimento delle osservazioni presentate, l’Amministrazione avrebbe ritenuto valido il titolo di accesso presentato con conseguente suo inserimento in graduatoria. La successiva esclusione sarebbe illegittima poiché adottata sulla base della ritenuta invalidità di un titolo di studio già ritenuto valido in fase endoconcorsuale e intervenuta a procedura concorsuale ormai conclusasi con l’approvazione della graduatoria.
Un “errore” secondo il Ministero
A fronte di ciò, l’Amministrazione adduce che l’inserimento in graduatoria sarebbe stato frutto di un “errore” e che, avvedutasi di averlo commesso, la stessa si sarebbe determinata ad avviare “in autotutela” il procedimento volto all’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva. L’esclusione sarebbe da ritenersi legittima in quanto comunque intervenuta prima dell’immissione in ruolo.
Un provvedimento di I grado che esclude chi è già in graduatoria
Per il TAR tale impostazione è contraddittoria nella misura in cui, da un lato, la parte resistente richiama l’istituto dell’autotutela (e allude, quindi, all’intervenuta adozione di un provvedimento di secondo grado) e, dall’altro lato, essa ascrive all’atto gravato natura escludente, con ciò, quindi, collocandosi sul piano dei provvedimenti di primo grado. L’atto di esclusione oggetto di giudizio, secondo lo stesso Tar, non risulta avere le caratteristiche del provvedimento di secondo grado, presentando i connotati del provvedimento di primo grado recante l’esclusione della ricorrente già utilmente collocatasi in graduatoria. Il comportamento tenuto dall’Amministrazione prima della gravata esclusione, secondo il TAR, è idoneo ad avere ingenerato nella ricorrente il legittimo affidamento circa il consolidamento della propria posizione in graduatoria. Con riferimento al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione, per il TAR le difese svolte dal Ministero non sono idonee a superare le censure formulate dalla ricorrente sul fatto che l’USR non avrebbe potuto procedere alla sua esclusione dopo l’approvazione della graduatoria definitiva di merito.
L’Amministrazione, sia nel gravato provvedimento che nelle difese, si limita a richiamare l’art. 3, c. 4, D.M. 326/2021, e il Bando di gara, ma il richiamo è incongruo e tautologico nella misura in cui sottolinea che l’esclusione dei candidati per ritenuta assenza dei requisiti di ammissione è consentita “in qualsiasi momento della procedura concorsuale”, senza prendere precisa posizione circa il momento in cui tale procedura debba intendersi conclusa.
L’approvazione della graduatoria è momento finale del concorso
Sulla questione, il Tar richiama la giurisprudenza secondo cui l’approvazione della graduatoria costituisce il momento finale delle procedure concorsuali volte alla selezione degli aspiranti all’impiego pubblico (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4838/2024).
La “conclusione della procedura concorsuale” si ha “mediante l’approvazione della graduatoria finale di merito”, “non essendo dirimente la circostanza che il contratto di lavoro non sia stato ancora concluso, atteso che “il momento che segna il termine dell’esercizio di poteri di carattere pubblicistico è costituito (non dalla firma del contratto di lavoro, ma) dalla approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale” (Cons. Stato, Sez. III, n. 3428/2024).
L’operazione di “scrutinio dei requisiti di ammissione” può essere postergata solo “fino all’approvazione della graduatoria” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1523/2019).
L’annullamento dell’esclusione e della graduatoria
Per l’effetto, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento dell’atto di esclusione e della graduatoria rettificata nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.