Concorso ordinario infanzia e primaria 2016, quali graduatorie non sono più valide per le immissioni in ruolo

Le immissioni in ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria, per l’a.s. 2022/23 , avverranno in via ordinaria da GaE e GM e in via straordinaria da GPS prima fascia sostegno. Quali GM del concorso 2016 non sono più valide per le assunzioni.
Fasi assunzioni
Per l’anno scolastico 2022/23, nella scuola dell’infanzia e primaria, le assunzioni si articolano in due fasi:
- immissioni in ruolo ordinarie, attingendo per il 50% da GM concorsuali e per il 50% da GaE;
- assunzioni straordinarie sui posti di sostegno residuati dalla precedente fase, attingendo dalle GPS prima fascia sostegno (in tal caso, gli aspiranti sono assunti nell’a.s. 2022/23 a tempo determinato, svolgono il periodo di prova e sostengono altresì una prova disciplinare, quindi vengono assunti in ruolo l’a.s. successivo con decorrenza 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio nell’a.s. 2022/23, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare). Tale procedura discende da quanto previsto dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato, limitandola ai soli posti di sostegno, la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia posto comune e sostegno a.s. 2021/22, prevista dall’articolo 59/4 del DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021.
Alle due fasi suddette si dovrebbe aggiungere la“Call veloce“, procedura di assunzione introdotta, a decorrere dall’a.s. 2020/21, dall’ articolo 1, commi 17-17septies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, e sospesa per il solo a.s. 2021/22 dall’articolo 58, comma 2 – lettera b), del decreto n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021. Fatti salvi eventuali nuovi provvedimenti di sospensione, la Call veloce dovrebbe svolgersi e il Ministero dovrebbe chiarire se la medesima precederà o seguirà le assunzioni straordinarie di cui al punto 2 sopra riportato.
Assunzioni ordinarie
Nell’ambito della fase ordinaria, come detto sopra, le immissioni in ruolo avvengono attingendo per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il 50% dalle graduatorie di merito concorsuali.
Nell’ambito del 50% assegnato alle GM, le assunzioni sono effettuate attingendo dalle seguenti GM e secondo le percentuali indicate:
- GM concorso ordinario 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM concorso straordinario 2018 (più eventuale fascia aggiuntiva): il 50% dei posti disponibili al netto dei posti destinati alle GM 2016 (quindi il 50% dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016), come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 [ in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016, posti dei quali solo il 50% è destinato alla procedura in esame (GM 2018); ricordiamo che il decreto sostegni-bis, lo scorso anno, aveva incrementato tale percentuale innalzandola al 100%];
- GM concorso ordinario 2020 (laddove pronte: è iniziata già la pubblicazione delle prime GM): il 50% dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016 (quindi i posti che restano dalle GM 2016 sono suddivisi a metà tra concorso straordinario 2018 e ordinario 2020) e comunque i posti rimasti vacanti dopo le assunzioni di cui ai punti precedenti.
Riguardo al punto 3, precisiamo che la quota di posti destinata al concorso ordinario 2020 (il 50% dei posti residuati dalla GM 2016), per le assunzioni a.s. 2022/23, dovrebbe essere maggiore di quella prevista, in seguito alla restituzione dei posti ad esso destinati e lo scorso anno assegnati in più alle GaE e alle GM 2018 (cui già il decreto sostegni-bis aveva destinato il 100% dei posti residuati dalla GM 2016), al fine di garantire la massima copertura dei posti destinati alle assunzioni.
GM 2016
Nelle GM 2016, ai sensi della legge 107/2015, sono stati graduati i vincitori (ossia coloro i quali sono rientrati nel numero dei posti banditi) più il 10% di idonei (cioè coloro i quali hanno superato tutte le prove concorsuali ma non sono rientrati nel numero dei posti messi a bando). Successivamente, in seguito a quanto disposto dalla legge n. 205/2017, tutti gli idonei sono sono stati graduati in elenchi comprendenti gli idonei oltre il 10%.
Alle GM 2016, come già detto, è destinato il 100% dei posti vacanti e disponibili, nell’ambito del 50% dei posti assegnati alle graduatorie di merito concorsuali. Evidenziamo, però, che alcune GM 2016 e relativi elenchi di idonei non possono essere utilizzati per le assunzioni 2022/23, in quanto non più vigenti. Resta, tuttavia, garantito il diritto dei vincitori all’assunzione, a prescindere dalla validità delle GM, come si legge nell’articolo 4, comma 1quater – lettera a), del DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018.
Vediamo quali GM vanno in “scadenza”.
Validità quinquennale
Le GM 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 113, della legge 107/2015, hanno validità triennale, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse.
Su tale disposizione sono poi intervenuti due altri provvedimenti legislativi:
- la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che ha prorogato di un anno la validità delle GM: Le graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all’articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019 (articolo 1, comma 18), che ha prorogato di un ulteriore anno la validità delle GM: Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Le GM 2016 e gli elenchi degli idonei, dunque, hanno validità quinquennale, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse:
- 3 anni “ordinari” + 1 anno di proroga (legge bilancio 2018) + 1 anno di proroga (DL 126/2019)
Quanto detto è stato ricordato anche nelle istruzioni operative relative alle assunzioni in ruolo a.s. 2021/22:
Si coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha prorogato per un ulteriore anno – oltre al periodo previsto all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – il periodo di vigenza delle graduatorie di merito e degli elenchi aggiuntivi dei concorsi indetti in attuazione dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (procedure concorsuali indette con i DD.DD.GG. 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107); pertanto, rimangono in vigore ai fini del reclutamento per l’anno scolastico 2021/2022 esclusivamente gli elenchi aggiuntivi delle graduatorie pubblicate dopo l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, sempre fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo.
Quali scadono
Considerato che le GM hanno durata quinquennale dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione, le GM 2016 e relativi elenchi di idonei pubblicati dopo l’inizio dell’a.s. 2016/17 non possono essere più utilizzati per le immissioni in ruolo a.s. 2022/23. Tali elenchi, infatti, sono stato vigenti per cinque anni scolastici:
- 2017/18;
- 2018/19;
- 2019/20;
- 2020/21;
- 2021/22.
Resta fermo, come detto sopra, il diritto dei vincitori all’assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente, la “scadenza” delle GM e degli elenchi aggiuntivi intacca i soli docenti risultati idonei ma non vincitori. Evidenziamo che i docenti interessati, non solo gli idonei ma anche i vincitori, hanno avuto la possibilità di inserirsi nella fascia aggiuntiva delle GM 2018 che, essendo ad esaurimento, garantirà l’assunzione a tempo indeterminato.
In conclusione, gli idonei del concorso ordinario infanzia e primaria 2016, inclusi in GM ed elenchi aggiuntivi pubblicati dopo l’inizio e quindi nel corso dell’a.s. 2016/17, non potranno più conseguire l’immissione in ruolo, tramite tali graduatorie.
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