Concorso ordinario docenti: il computer non funziona bene e domande non conformi al bando. Aspirante ricorre al Tar, sentenza

Parte ricorrente, non avendo superato la prova scritta del “Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”, bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l’annullamento dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, nonché dell’esito della sua prova scritta e del bando di concorso nella parte in cui consentiva il rinvio dello svolgimento della prova scritta solo per i candidati convocati in una data sede. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza n. 08029/2022, respingendo il ricorso, ma soffermandosi su alcune questioni di interesse comune, ne estrapoliamo un paio.
Occorre dimostrare e fare mettere a verbale che il computer assegnato per la prova sia non funzionante
Con un primo motivo di ricorso parte ricorrente lamentava la disparità di trattamento subita rispetto agli altri candidati nello svolgimento della prova scritta poiché il non corretto funzionamento degli strumenti informatici in dotazione avrebbe determinato in lei uno stato di disagio e di difficoltà, nonché una riduzione di fatto del tempo fissato in 150 minuti per lo svolgimento della prova.
Per i giudici la doglianza non può trovare accoglimento poiché priva dell’idoneo supporto probatorio.
“Difatti il lamentato malfunzionamento del computer messo a disposizione della ricorrente per sostenere la prova non è supportato dalla produzione di un verbale d’aula in cui si attesti tale condizione e la relativa verifica in contraddittorio con l’Amministrazione”.
La scelta delle domande è una discrezione della Commissione non sindacabile dai giudici
Parimenti, afferma il TAR, non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente si duole dell’illegittimità, in quanto non redatte conformemente al bando di concorso, delle domande sottoposte ai candidati in occasione della prova scritta. In particolare illegittima sarebbe, secondo il ricorso di parte ricorrente, la terza domanda con la quale sarebbe stato sottoposto ai candidati un “caso” in occasione della prova scritta, quando invece tale forma di quesito era prevista solo per la prova orale.
Ad onta della previsione di cui all’art. 10 co. 1 e 2 del D.M. n. 138/2017, con cui è stato stabilito che la prova scritta consistesse in cinque quesiti a risposta aperta ed in due quesiti in lingua straniera, nella domanda a risposta aperta n. 3 sarebbe stato chiesto al candidato di illustrare quali fossero gli strumenti a disposizione di un dirigente scolastico per contrastare fenomeni devianti quali il significativo assenteismo dalle lezioni ed i frequenti ritardi negli ingressi in classe, con evidente illegittimità di tale domanda.
Cosi si pronuncia il TAR :“Già con la richiamata sentenza n. 8655 del 2019 questa Sezione ha avuto modo di statuire che in “tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all’Amministrazione”.
In altri termini, è possibile affermare che nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite “la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 2 dicembre2013, n. 10349).
Sul punto, il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 395 del 2021, ha avuto modo di confermare le conclusioni cui è giunta questa Sezione, ritenendo che la specifica doglianza “con cui si lamenta l’erronea reiezione della censura relativa alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come “casi pratici” da risolvere […] si rileva che il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza ”.