Concorso ordinario docenti, fino a quando gli idonei potranno essere assunti dalle graduatorie di merito?

Il DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, prevede che i concorsi ordinari siano banditi con cadenza annuale. Periodo di vigenza delle graduatorie di merito e diritto dei vincitori all’assunzione in ruolo.
Focalizziamo la nostra attenzione sui concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
D.lgs. 59/2017
Il decreto legislativo n. 59/2017, modificato dal DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), prevede (o meglio prevedeva) che i concorsi del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado siano banditi con cadenza biennale.
Le graduatorie di merito, stilate al termine delle procedure concorsuali e comprendenti i soli vincitori, hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, perdendo efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio (art. 7/1 del D.lgs. 59/17), fermo restando il diritto dei vincitori all’assunzione (art. 3/3 del D.lgs. 59/17).
In pratica, nonostante il limite temporale di validità delle GM, i vincitori di concorso, ossia coloro che superano le prove d’esame e rientrano nel numero dei posti messi a concorso, conservano il diritto all’immissione in ruolo anche negli anni successivi.
DL 73/2021
Come detto sopra, il D.lgs. n. 59/2017 è stato successivamente modificato dal DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) che, oltre a snellire la procedura concorsuale, prevede che i concorsi siano banditi con frequenza annuale.
Sebbene nella nuova disposizione normativa non sia esplicitato, va da sé che, se il concorso ha cadenza annuale, le relative graduatorie di merito (comprendenti sempre i soli vincitori) abbiano durata annuale, a decorrere all’anno successivo a quello di approvazione delle stesse.
Anche il DL 73/2021, comunque, fa salvo il diritto all’assunzione dei vincitori di concorso, anche oltre il periodo di vigenza delle graduatorie di merito (art. 59/13 DL 73/21):
Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, lettera d), nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari.
DL 36/2022
Sulle graduatorie di merito del concorso ordinario della scuola secondaria è intervenuto, in ultimo, il DL n. 36/2022 (convertito in lege n. 79/2022), il cui articolo 47/11 ha disposto l’integrazione delle GM con gli idonei, ossia con coloro i quali superano le prove concorsuali ma non rientrano nel numero dei posti banditi. Al riguardo, evidenziamo che, in seguito alla riforma del reclutamento, le graduatorie di merito stilate al termine delle nuove procedure concorsuali saranno due: una per coloro i quali partecipano al concorso con l’abilitazione; un’altra per coloro i quali partecipano senza l’abilitazione (sottolineiamo che la disposizione relativa all’integrazione delle GM con gli idonei riguarda sia le procedure svolte, ossia il concorso ordinario 2020, sia le GM degli abilitati stilate dopo i futuri concorsi, ma non quelle – GM – dei non abilitati; quanto al diritto all’assunzione, nella normativa sopra citata si parla solo ed esclusivamente di vincitori e non di idonei).
GM concorsi secondaria
Alla luce di quanto detto sopra:
- i concorsi ordinari dovrebbero essere banditi con frequenza annuale;
- le GM dei nuovi concorsi dovrebbero avere vigenza annuale;
- i vincitori di concorso mantengono il diritto all’assunzione (per gli idonei il diritto all’assunzione non è previsto dalle norme sopra citate);
- le GM dei docenti partecipanti al concorso ordinario 2020, così come quelle future dei docenti partecipanti al concorso con l’abilitazione, sono integrate con gli idonei.
Quesito
Un nostro lettore chiede:
Ho superato il concorso ordinario per la classe di concorso A049 ma con un punteggio basso. Chiedo per quanti anni saranno valide le graduatorie di merito del concorso ordinario scuola secondaria 2020, per capire se c’è la possibilità più avanti di entrare di ruolo o meno.
Il nostro lettore afferma di aver superato il concorso ordinario 2020 ma non di averlo vinto, ossia di essere rientrato nel numero dei posti messi a concorso, pertanto:
- se è un “idoneo”, come sembra dal quesito, rispondiamo che la GM, ai sensi del D.lgs. 59/2017, prima delle modifiche apportate dal DL 73/2021, avrà validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo alla pubblicazione della stessa; pertanto, scaduto il predetto biennio, non potrà essere più assunto (nel caso del nostro lettore, la GM avrà validità biennale e non annuale – come per le procedure successive – in quanto il concorso è stato bandito prima delle modifiche apportate al D.lgs. 59/2017 ed è disciplinato dal medesimo decreto non ancora modificato e dal DM 201/2020) ;
- qualora fosse un vincitore di concorso, manterrebbe il diritto all’assunzione anche successivamente al biennio suddetto.
Una situazione questa che, soprattutto per i docenti collocati in graduatorie molto lunghe non manca di creare delle preoccupazioni.
Una situazione inoltre che potrebbe ancora variare.
Abbiamo raccolto infatti la richiesta di alcuni candidati di considerare le graduatorie ad esaurimento, considerando che in esse sono incluse candidati che hanno comunque superato il concorso ordinario.
Concorso ordinario: idonei chiedono il ruolo fino ad esaurimento delle graduatorie
Il parere del sindacato FLCGIL
“ad oggi non si prevede una scadenza specifica, se non quella dettata da future graduatorie concorsuali che potrebbero soppiantare quelle vigenti. Infatti, mentre rimane comunque sempre garantito il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, per gli idonei la decadenza della graduatoria, implica la perdita della possibilità di essere assunti.”
“appare difficile immaginare che nuovi concorsi possano essere avviati e concludersi entro luglio 2023. Rimane il tema della opportunità, nei prossimi anni, di bandire i concorsi ordinari anche laddove, dopo il 2023, vi siano ancora idonei da assumere: è una questione che va affrontata con equilibrio, perché bisogna coniugare le aspettative dei nuovi laureati, con quelle di chi ha superato un concorso selettivo, quale è stato appunto quello ordinario, e si aspetta una chance di assunzione”.
La consulenza
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