Concorso ordinario, ai docenti abilitati nessun certificato: vale la pubblicazione delle graduatorie

A seguito del conseguimento dell’abilitazione dopo aver superato tutte le prove del concorso ordinario 2020, ai docenti non viene rilasciato nessun certificato. Lo ricorda con una nota l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna.

L’art.7, comma 7, del D.D. 23 gennaio 2022, n. 5, prevede che “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi
dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all’Allegato C”.

Pertanto, i candidati che superano tutte le prove del concorso conseguono automaticamente l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno presentato domanda di partecipazione e per quelle indicate nell’allegato C al Decreto Ministeriale n.326 del 9 novembre 2021 (Tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione).

In ragione del principio di economicità dell’azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento – precisa l’USR -, nelle more dell’eventuale adozione di certificazioni automatizzate da parte dell’Amministrazione Centrale MIM, non saranno rilasciati atti individuali di certificazione della conseguita abilitazione all’insegnamento, potendo gli interessati esibire agli organi richiedenti la presente comunicazione unitamente alla specifica graduatoria concorsuale.

Solo per i docenti intenzionati ad ottenere il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento all’estero saranno adottati, su richiesta, atti di attestazione ad personam, in ragione della peculiarità della fattispecie, che coinvolge plurimi sistemi ordinamentali.

Infine l’USR ricorda che l’eventuale rinuncia del docente all’immissione in ruolo non incide sulla già maturata abilitazione, ma solo sulla possibilità di partecipare alle successive operazioni di scorrimento della graduatoria: il docente che entra in turno di nomina e rinuncia al reclutamento non sarà più convocato per le operazioni di immissione in ruolo concernenti la specifica
classe, ma conserva comunque l’abilitazione all’insegnamento.

Nota

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