Concorso ordinario 2020, come distinguere vincitori e idonei per le assunzioni dei prossimi anni

Coloro i quali hanno superato tutte prove del concorso ordinario 2020, ma non sono rientrati nel numero dei vincitori (ossia gli idonei), sino a quando possono essere assunti? Dove verificare il numero dei posti banditi per ciascuna regione?
Disciplina concorso ordinario 2020
Ricordiamo che il concorso ordinario 2020, relativo alla scuola secondaria, è disciplinato dal D.lgs. 59/2017, cui sono seguiti:
- il DM 201/2020 (che ha disciplinato il concorso);
- il DM 499/2020 (il bando di concorso);
- il DM 649/2020 (che ha incrementato i posti: da 25.000 a 33.000);
- il DM 326/2021 (che ha modificato il DM 201/2020, recependo le novità introdotte dal DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, relativamente alle prove);
- il DM 749/2020 (che ha permesso la partecipazione con riserva, per i posti di ITP, a coloro i quali hanno sostenuto l’esame di Stato in qualità di candidati esterni);
- il DM 23/2022 che ha modificato il bando di concorso, recependo le novità introdotte dal DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021);
- il DL 36/2022, convertito in legge 79/2022 (che ha modificato il D.lgs. 59/2017, che ha delineato un nuovo sistema di reclutamento ed è intervenuto anche sulle GM del concorso ordinario 2020, come illustreremo di seguito).
Graduatorie merito e diritto all’assunzione
GM
Il D.lgs. 59/2017, come si evince dalle sopra riportate disposizioni, è stato modificato dal DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e successivamente dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022).
Il DL 36/2022, in particolare, ha modificato (tra le altre cose) la disciplina relativa alle costituzione delle graduatorie di merito che:
- in base al testo originario (prima delle modifiche) del D.lgs. n. 59/2017, comprendono i soli vincitori, ossia coloro i quali rientrano nel numero dei posti banditi;
- in base alle modifiche apportate dall’articolo 47/11 del DL 36/2022 al D.lgs. 59/17, comprendono anche gli idonei, ossia coloro i quali superano le prove concorsuali ma non rientrano nel numero dei posti banditi.
Conseguentemente, alla succitata modifica, gli USR hanno proceduto ad integrare le GM.
Diritto all’assunzione
Le GM del concorso in esame, ai sensi del D.lgs. n. 59/17, hanno validità biennale a decorrere dall’anno successivo a quello di approvazione, fermo restando il diritto all’assunzione dei vincitori. Pertanto, anche dopo il predetto periodo di vigenza, i vincitori devono essere assunti.
Il suddetto diritto è previsto per i soli vincitori ma non per gli idonei che, dunque, possono essere immessi in ruolo soltanto nel corso del periodo di vigenza delle graduatorie.
Quesito
Così scrive e chiede un nostro lettore:
In base a questo articolo, risulterebbe che per la classe di concorso AB24 in Toscana sono disponibili 112 posti. Noto, tuttavia, che questo numero corrisponde allo stesso numero di posti che erano disponibili a inizio 2020 prima del COVID, anno in cui si doveva tenere il concorso ordinario che si è però tenuto solo quest’anno. Questo numero è quindi sempre da considerarsi attendibile? Da quale documento ufficiale del MIUR è stato preso? Se questo numero dovesse rivelarsi vero, cosa si deve attendere uno che come me ha vinto il concorso e in graduatoria di merito si trova in posizione 137?
Rispondiamo alle domande del nostro lettore:
D1. Questo numero è quindi sempre da considerarsi attendibile? Da quale documento ufficiale del MIUR è stato preso?
R1. Il numero dei posti banditi, suddivisi per regione e classe di concorso, è indicato nell’Allegato 1 al DM 649/2020, ove leggiamo che, per la classe di concorso AB24, in Toscana sono stati banditi 112 posti. Può verificare leggendo i documenti: DM 649/2020 e Allegato 1
D2. Se questo numero dovesse rivelarsi vero, cosa si deve attendere uno che come me ha vinto il concorso e in graduatoria di merito si trova in posizione 137?
R2. Il numero di posti, come si evince dalla risposta precedente, è certo. Lei, collocandosi al 137° posto in graduatoria, non è vincitore di concorso ma idoneo, ossia ha superato le prove ma non è rientrato nel numero dei posti messi a bando. Pertanto, alla luce di quanto detto sopra, potrà essere assunto nel corso del periodo di vigenza delle GM, ma non conserva il diritto all’assunzione allo scadere del predetto periodo a meno di modifiche nella normativa.
La sorte dei docenti idonei
Se è indubbio che i vincitori del concorso ordinario 2020 saranno assunti anche se dovesse essere bandito un nuovo concorso o anche se dovessero trascorrere 10 anni dalla costituzione della graduatoria perché così prevede il DL 36/2022, per i docenti idonei le sorti sono ancora in divenire.
Le graduatorie del concorso ordinario 2020 infatti com’era previsto nel D.lgs. 59/2017 non ancora modificato, hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, perdendo efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio (art. 7/1 del D.lgs. 59/17), fermo restando il diritto dei vincitori all’assunzione (art. 3/3 del D.lgs. 59/17).
Riguardo alla scadenza delle GM, riportiamo il parere della FLC CGIL: “ad oggi non si prevede una scadenza specifica, se non quella dettata da future graduatorie concorsuali che potrebbero soppiantare quelle vigenti. Infatti, mentre rimane comunque sempre garantito il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, per gli idonei la decadenza della graduatoria, implica la perdita della possibilità di essere assunti.”
“appare difficile immaginare che nuovi concorsi possano essere avviati e concludersi entro luglio 2023. Rimane il tema della opportunità, nei prossimi anni, di bandire i concorsi ordinari anche laddove, dopo il 2023, vi siano ancora idonei da assumere: è una questione che va affrontata con equilibrio, perché bisogna coniugare le aspettative dei nuovi laureati, con quelle di chi ha superato un concorso selettivo, quale è stato appunto quello ordinario, e si aspetta una chance di assunzione”.
La redazione di Orizzonte Scuola raccoglie in maniera puntuale tutte le graduatorie pubblicate del concorso ordinario 2020, indicando laddove ci sono idonei e dove invece il numero di aspiranti nelle graduatorie finali di merito diventa minore rispetto al numero di posti banditi.
Le graduatorie del concorso ordinario secondaria 2020
Si tratta quindi di un argomento ancora aperto.
Il Ministro Valditara ha infatti annunciato modifiche all’assetto dei concorsi come previsto dal DL 36/2022 e l’introduzione di una più specifica fase di transizione per il riassorbimento di docenti con servizio e queste modifiche – a livello legislativo i tempi non sono mai brevi – potrebbero allontanare l’idea di un nuovo concorso ordinario nel 2023, per cui la chance di assunzione per gli idonei rimane.
Le procedure dei concorsi ordinari ancora non concluse
Ma a farla veramente da padrone sono le “prove orali ancora non concluse”. Vuol dire che per svolgere un concorso ordinario si sono resi necessari tre anni. E’ vero, la pandemia ha rallentato il tutto, ma al di là dello svolgimento della prova scritta per la prova pratica /orale in alcuni casi sarà trascorso un anno.
E nel frattempo le supplenze “lievitano” a quota 220mila.
Tutti i dati sul concorso ordinario 2020
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Al momento infatti sono tanti i colleghi idonei ad essere stati assunti nel 2022/23 e probabilmente sarà tecnicamente impossibile avere nuove graduatorie di nuovi concorsi in tempo utile per l’anno scolastico 2023/24 per cui al momento il problema non dovrebbe porsi neanche per gli idonei, anche se la graduatoria fosse solo biennale.
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