Concorso ordinario 2020: chi rinuncia al ruolo mantiene l’abilitazione e i 12 punti per la graduatoria interna di istituto

Concorso ordinario 2020; in tanti i candidati vincitori e idonei che in questi giorni si apprestano a presentare la domanda per la fase 1 della procedura di assunzione, quella di scelta graduatoria e provincia. Le assunzioni avvengono anche a distanza dallo svolgimento del concorso, per cui alcune condizioni personali e professionali potrebbero essere cambiate.
Il Ministero ha fornito tutte le indicazioni necessarie alla partecipazione alle operazioni di immissione in ruolo a.s. 2023/24, pubblicandole nella pagina dedicata. Gli aspiranti inclusi in GaE e GM presentano due distinte istanze, previa convocazione da parte degli USR/Ufficio scolastico provinciale
- domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, Cosa indicare nello specifico nella domanda
- domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”. Cosa indicare nello specifico nella domanda
Abilitazione e 12 punti in graduatoria interna di istituto
Alcuni docenti già assunti in ruolo oppure ancora precari ma non interessati in questo momento al ruolo chiedono informazioni sul concorso ordinario indetto per la scuola infanzia e primaria con DD n. 498 del 21 aprile 2020 e DD n. 499 del 21 aprile 2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
E’ utile ricordare che, indipendentemente dall’assunzione in ruolo, il candidato che ha superato tutte le prove del concorso ordinario 2020 consegue l’abilitazione. L’abilitazione non viene meno in caso di rinuncia al ruolo.
Inoltre, in caso di assunzione in ruolo attraverso altro canale (GaE, concorso straordinario, GPS sostegno) il superamento del concorso ordinario 2020 permette l’attribuzione dei 12 punti nella graduatoria interna di istituto alla quale quale i docenti di ruolo partecipano per l’individuazione dell’eventuale sovrannumerario.
Quesiti
ho appena vinto concorso ordinario docenti 2020 e sono in attesa dell’avvio della procedura di immissione in ruolo.
Chiedo:
1) se non si presenta l’istanza per il ruolo, si può essere nominati d’ufficio in coda a chi ha fatto l’istanza; ma se non si viene nominati d’ufficio, il fatto di non aver presentato istanza comporta depennamento o collocazione in fondo alla graduatoria di merito?
No, non c’è nessuna penalizzazione all’interno della graduatoria di merito relativa.
Il prossimo anno la procedura riprenderà dalla posizione successiva all’ultimo nominato. Ricordiamo che in base al Decreto PA bis attualmente in corso di trasformazione in Legge le graduatorie del concorso ordinario diventano sì ad esaurimento ma dal 2024/25 le assunzioni avverranno in coda alle assunzioni del nuovo concorso PNRR.
2) posto che si può rinunciare anche nella seconda fase (dopo l’assegnazione della provincia), è possibile rinunciare anche dopo l’assegnazione della sede?
Sì, la rinuncia è sempre possibile. Ma in questo caso il ruolo risulta accettato e poi rifiutato, per cui non si avrà una seconda possibilità di assunzione dalla graduatoria del concorso.
3) in caso di rinuncia al ruolo, rimane comunque l’abilitazione con conseguente accesso alla prima fascia GPS, corretto? Grazie del riscontro. Cordiali saluti
Sì, esatto. L’abilitazione permetterà ancora l’iscrizione in prima fascia delle GPS per le supplenze.
Sono vincitrice del concorso ordinario in Emilia Romagna su a 012. Oggi si é aperta la piattaforma per la procedura di immissione in ruolo, al quale io non partecipo perché preferisco restare in Campania. Se rinuncio al ruolo su a012 ho comunque l’abilitazione? In futuro, avendo già superato il concorso, posso fare domanda di trasferimento su a012? Grazie
Crediamo che la domanda corretta sia: se verrò assunta su altra classe di concorso o GPS sostegno, in futuro potrò richiedere il passaggio di cattedra /ruolo su A012 con le domande di trasferimento dei docenti di ruolo?
La risposta è affermativa, anche se ricordiamo alla collega che l’assunzione su posto di sostegno comporta un vincolo di 5 anni sulla tipologia di posto. Quindi solo dopo il completamento dei 5 anni su posto di sostegno potrà richiedere il passaggio a posto comune.
Confermiamo invece il valore “imperituro” dell’abilitazione.
Sono una docente di A027. Nel 2022 ho superato il concorso ordinario A027 in una regione diversa da quella in cui risiedo perchè in quest’ultima non erano stati banditi posti. In seguito, ho partecipato al concorso straordinario bis A027 nella mia regione.
Sì, la rinuncia all’immissione in ruolo da concorso ordinario non pregiudica la partecipazione ad un altro canale di assunzione.