Concorso educazione motoria scuola primaria, prove candidati con disabilità o con DSA. Cos’è previsto
Gli aspiranti interessati presentano domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo di insegnante di educazione motoria nella scuola primaria, entro il 6 settembre p.v. Svolgimento prove candidati con patologie limitatrici dell’autonomia o con DSA.
Concorso a cattedra educazione motoria scuola primaria, corso di preparazione
Bando e domande
Con decreto n. 1330 del 04/08/2023 il Ministero ha bandito il concorso per titoli ed esami, abilitante, per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di n. 1.740 posti.
Gli aspiranti in possesso dei previsti requisiti presentano domanda di partecipazione al concorso dall’8 agosto ore 9 al 6 settembre ore 23.59 e, come indicato nel bando, la presentano unicamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Questo il link per accedere direttamente all’istanza.
Presentazione domanda – Requisiti di partecipazione
Ai fini dello svolgimento delle prove, il bando prevede, tra le altre cose, misure specifiche per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia e per quelli con DSA.
Candidati con patologie limitatrici dell’autonomia
I candidati in questione, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 104/92 richiamato nel bado di concorso, possono chiedere di essere assistiti nell’espletamento della prova da personale individuato dal competente USR.
Al fine suddetto, la procedura è quella di seguito indicata:
- la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi va inviata all’USR competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata (PEC), almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, insieme alla specifica autorizzazione all’USR al trattamento dei dati sensibili;
- la richiesta va corredata dalla dichiarazione, resa dalla commissione medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e attestante le condizioni del candidato;
- nello specifico, la dichiarazione suddetta esplicita le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale;
- presentata la richiesta, l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati è determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla base della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso;
- il mancato inoltro della documentazione in questione, entro i previsti termini, non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.
Candidati con DSA
I candidati con disturbi specifico d’apprendimento (DSA), ai sensi dell’art. 3/4-bis del DL 80/2021 (convertito in legge n. 113/2021) richiamato dal bando di concorso, possono:
- sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale oppure utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e/o fruire di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove concorsuali.
Ai fini della sostituzione della prova scritta con l’orale ovvero di utilizzare strumenti compensativi e/o fruire di tempi più lunghi, la procedura da seguire è quella di indicata di seguito:
- i candidati presentano apposita richiesta all’USR competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata (PEC), almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, insieme alla specifica autorizzazione all’USR al trattamento dei dati sensibili;
- la richiesta va corredata dalla dichiarazione, resa dalla commissione medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e attestante le condizioni del candidato;
- specificatamente, la dichiarazione suddetta esplicita le limitazioni che le condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza;
- presentata la richiesta, l’adozione delle suddette misure è determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla base della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso;
- il mancato inoltro della documentazione in questione, entro i previsti termini, non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.
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