Concorso educazione motoria, i diplomati ISEF protestano. Lettera

Nonostante la presenza di una normativa che pare sostenere l’equiparazione del diploma ISEF con le lauree magistrali (Decreto del Ministro dell’istruzione 9 luglio 2009), gli insegnanti di scuola primaria con diploma ISEF sono attualmente esclusi dall’insegnamento di attività motoria.
Inviato da Marzia Steffani, Paolo De Conti, Chiara Villa, Elena Bollani – In questo momento troneggia l’idea che gli ISEF siano esclusi dall’insegnamento dell’attività motoria nella scuola primaria e di questo chiediamo umilmente spiegazione.
Portiamo all’attenzione i dati ricavati da documenti ufficiali che riguardano i titoli di studio equiparati alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009.
Come mai viene ignorato il predetto decreto del che equipara la laurea triennale, alla laurea specialistica quadriennale e alla laurea alla magistrale per quanto riguarda i concorsi pubblici per l’insegnamento?
La legge 136 del 18 giugno 2002, G.U. 28 luglio 2002 sancisce l’EQUIPARAZIONE ISEF- LAUREA ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE:
1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall’Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell’articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali.
Il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 stabilisce l’equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:
Art. 1 I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001, magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.
Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
Durante il corrente anno scolastico ai docenti di scuola primaria sono state sottratte le classi quinte dall’orario di insegnamento e, dal prossimo anno scolastico, la situazione riguarderà anche le classi quarte.
E’ passato circa un anno e mezzo dal giorno della pubblicazione della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che ha introdotto lo specialista dell’attività motoria nella scuola primaria, valorizzando la figura del laureato in scienze motorie e al contempo escludendo gli ISEF, unico titolo precedente alla laurea magistrale con un piano di studi e un tirocinio finalizzato esclusivamente all’insegnamento dell’educazione fisica a scuola, a differenza delle attuali lauree magistrali, aperte anche al mondo lavorativo privato, aziendale e professionistico.
Nella scuola primaria molti insegnanti di ruolo sono in possesso di diploma ISEF e da anni, alcuni da decenni, svolgono con competenza e passione la funzione di docenti di educazione motoria nelle classi delle proprie scuole.
Inizialmente tutti noi abbiamo accolto la notizia con entusiasmo e ancora oggi riteniamo importante l’insegnamento dell’attività motoria nella fascia di età 6-11. Al contempo siamo dispiaciuti che questo ingresso abbia trascurato la presenza nella scuola primaria di insegnanti competenti tanto dal punto di vista motorio quanto pedagogico, garantito dal titolo universitario – ISEF- e dall’abilitazione concorsuale in questo ordine di scuola.
Dopo tanto tempo dedicato a cercare sostegno e aiuto per affermare i nostri diritti in qualità di diplomati ISEF, siamo ancora qui a chiedere chiarezza.
Come mai il titolo ISEF è sempre stato titolo di accesso per i concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado e ora non è più ritenuto idoneo per la scuola primaria?
Come mai dal prossimo anno scolastico 2023-24, come per quello appena terminato, mancando la classe di concorso specifica EEMM, gli specialisti per insegnare educazione motoria alla scuola primaria verranno nominati attingendo dalle graduatorie GPS 048-049 dove si trovano molti insegnanti con diploma ISEF?
Come mai i dirigenti scolastici nutrono perplessità e sostengono di non poterci assegnare le ore in quanto non siamo in possesso dei requisiti necessari, nonostante la recente circolare ministeriale 43440 del 19 luglio 2023 sulle disposizioni in merito alle supplenze, li autorizza ad assegnare l’insegnamento di ed. motoria a docenti di scuola primaria facenti parte dell’organico dell’autonomia?
Come mai, nonostante la presenza di risorse interne che potrebbero favorire una minore frammentarietà dell’insegnamento e una maggiore stabilità dell’organico, nessuno sembra tenerne conto?
Sarebbe possibile offrire pari dignità all’inserimento dello specialista, salvaguardando al contempo il personale già presente nella scuola, ove possibile?
Questi e molti altri quesiti continuano ad animare noi insegnanti di ruolo posto comune con diploma ISEF e chiediamo che qualcuno possa aiutarci a comprendere una situazione che sentiamo come ingiusta, dando senso a questa situazione e spiegandoci le motivazioni dell’esclusione dei diplomati ISEF in qualunque contesto, compreso quello concorsuale.