Concorso Ed. motoria primaria, 30% posti riservato a chi ha svolto supplenza specifica nel 2022/23 + altri due anni di servizio
I docenti inclusi nelle GPS classi di concorso A-48 e A-49, che hanno svolto supplenza su Ed. motoria alla primaria, possono fruire di una riserva del 30% di posti, partecipando al relativo concorso.
Concorso
Pubblicati il DPCM, che autorizza il MIM a bandire il concorso per 1.740 posti, e il DM 80/2022 disciplinante le relative procedure concorsuali, si attende adesso il bando di concorso per titoli ed esami abilitante, ai fini dell’accesso ai ruoli relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria (previsto dalla legge 234/2021). La pubblicazione del bando non dovrebbe ormai tardare ad arrivare.
Requisiti partecipazione
Possono partecipare al concorso (che si articola in prova scritta, orale e valutazione titoli) gli aspiranti in possesso di 24 CFU/CFA (nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche) più uno dei seguenti titoli di studio:
- LM-47 “Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie” oppure
- LM-67 “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate” oppure
- LM-68 “Scienze e tecniche dello sport” oppure
- titoli di studio equiparati alle suddette lauree magistrali, ai sensi del DM 9 luglio 2009, come da tabella allegata (quali: LS 53 “Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie”; LS 75 “Scienze e tecnica dello sport”; LS 76 “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative”) oppure
- analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Sono, invece, ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli suddetti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale.
Evidenziamo che i suddetti titoli di studio d’accesso (LM 47, LM 67, LM 68, LS 53, LS 75, LS 76) sono i medesimi che permettono l’accesso alle classi di concorso A048 e A049. Non a caso, la copertura dei posti di educazione motoria nella scuola primaria è avvenuto lo scorso anno e avverrà anche per l’a.s. 2023/24, tramite supplenze assegnate ai docenti inclusi nelle GPS per le predette classi di concorso. Tali aspiranti, se in possesso anche dei richiesti 24 CFU/CFA e se interessati, possono partecipare al concorso di cui sopra.
Riserva posti
Così leggiamo nell’articolo 11, comma 9, del DM 80/2022:
I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, qualora il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico nell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della Legge.
Dunque, in ciascuna regione sarà prevista una riserva di posti, pari al 30% di quelli banditi per ciascuna regione, a favore dei candidati che, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:
- abbiano svolto presso le scuole statali, almeno 3 anni scolastici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 10, qualora abbiano maturato un servizio di almeno un anno scolastico nell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.
I tre anni di servizio vanno computati in base a quanto disposto dall’articolo 11/14 della legge n. 124/99, secondo cui per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014). Di conseguenza, per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre richieste annualità, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati (non per forza consecutivi), 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio. Come sappiamo, non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico. Come detto sopra, uno dei tre anni deve essere specifico.
Concorso a cattedra educazione motoria scuola primaria, corso di preparazione
Riserva e concorso a breve
Per il concorso atteso tra pochi giorni, il primo relativo all’insegnamento in esame, chi potrà fruire dalla riserva suddetta?
I soli aspiranti, che potranno fruire della riserva in questione, saranno coloro i quali nell’a.s. 2022/23 hanno svolto il servizio sull’insegnamento di Ed. motoria alla primaria, fermo restando che abbiano almeno altri due di servizio (computati sempre come detto sopra) nella scuola statale. Al riguardo, evidenziamo che la riserva spetta anche a chi ha lavorato su uno spezzone orario, considerato che nel DM 88/2022 non si fa distinzione tra posto intero o spezzone, così come nella succitata legge 124/99 (ai fini del computo dell’annualità di servizio).
Perché non ne possono fruire coloro i quali otterranno la supplenza nel 2023/24? Perché il bando di concorso dovrebbe essere pubblicato a breve (agosto?) e quindi prima che, nel 2023/24, gli aspiranti cumulino i previsti 180 giorni (e a maggior ragione prima che cumulino il servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio). Ad ogni modo, anche chi otterrà la supplenza sull’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria nel 2023/24, potrà eventualmente fruire della suddetta riserva di posti per il concorso successivo.
Copertura posti a.s. 2023/24
Ricordiamo che i 1.740 posti messi a bando sono tutti i posti interi presenti nell’organico dell’autonomia, come definito per l’a.s. 2023/24 dal DI n. 74/2023. A tali posti interi bisogna aggiungere gli ulteriori 2.665 posti, derivanti da aggregazioni orarie (di due ore per classe) ricondotte a posto intero e da intendersi quale limite finanziario, considerata l’impossibilità di istituire posti orario esterni nella scuola primaria. Pertanto, le predette disponibilità non possono essere utilizzate per le immissioni in ruolo ed essendo spezzoni – sebbene ricondotti a posto intero – sono assegnati con supplenza al 30 giugno.
In ogni caso, per l’a.s. 2023/24, sia i 1.740 posti interi che gli spezzoni ricondotti, per aggregazione delle ore disponibili, a 2.665 posti sono coperti tramite contratti di supplenza (al 31/08 per i posti interi, al 30/06 per le disponibilità orarie ricondotte a posti), attingendo dalle GPS classi di concorso A048 e A049 (come prevede la succitata legge, in attesa della pubblicazione delle GM del concorso).
Evidenziamo che l’annuale nota sulle supplenze prevede anche la possibilità che il dirigente scolastico valuti di assegnare le disponibilità in questione a personale già di ruolo nella scuola, purché in possesso dei requisiti specifici.
Supplenze ed. motoria anno scolastico 2023/24
Quanto agli aspiranti inclusi in GPS per la A048 e la A049, se interessati alle supplenze di Ed. motoria alla primaria, indicano nella domanda di voler partecipare anche per il predetto insegnamento, esprimendo il relativo ordine di priorità tra gli insegnamenti richiesti (A048, A049 ed Ed. motoria primaria) e le relative 150 preferenze (max 150 per tutti gli insegnamenti cui si ha titolo). Qui tutte le info per la presentazione della domanda per le supplenze, entro le ore 14.00 del 31 luglio
DECRETO – Allegato A Programma – Allegato B titoli