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Concorso docenti secondaria: vincitori non abilitati assunti a tempo determinato. In ruolo dopo l’abilitazione

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Il docente vincitore di concorso non abilitato dovrà dapprima abilitarsi e poi sarà assunto a tempo indeterminato.

Nuovo sistema reclutamento secondaria

Il concorso, nell’ambito del nuovo sistema di formazione e reclutamento per l’accesso ai ruoli nella scuola secondaria delineato dal D.lgs. 59/2017 e ss.mm., è il secondo dei tre previsti step per essere assunti e confermati in ruolo. Ecco quali:

  • a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis;
  • b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  • c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Dunque, una volta conseguito il titolo di studio, ci si deve abilitare con il percorso da 60 CFU/CFA, poi partecipare al concorso e, se vinto, si è assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo dopo il superamento dell’anno di prova.

Fase transitoria

Il succitato decreto n. 59/2017, al fine di traghettare dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento, ha previsto una fase transitoria sino al 31 dicembre 2024, nell’ambito della quale si svolgono due concorsi (uno in atto e l’altro da bandire tra novembre e dicembre prossimi), cui partecipano:

  • al primo (come detto in corso di svolgimento), oltre agli abilitati, gli aspiranti in possesso di laurea + tre anni di servizio, negli ultimi cinque, presso le scuole statali, di cui ameno uno prestato nella classe di concorso di partecipazione nonché gli aspiranti in possesso di laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022;
  • al secondo, oltre agli abilitati, gli aspiranti in possesso dei requisiti suddetti più coloro i quali conseguiranno 30 dei 60 CFU del previsto percorso abilitante (al riguardo ricordiamo che potrà partecipare al concorso non solo chi ha già conseguito i 30 CFU, ma anche chi è iscritto al percorso e non li ha ancora conseguiti; in tale ultimo caso la partecipazione è con riserva).

I vincitori dei due concorsi non abilitati saranno assunti dapprima a tempo determinato, quindi conseguiranno l’abilitazione nel corso del contratto a tempo determinato, frequentando i previsti percorsi da 30 CFU (per chi partecipa con i 3 anni di servizio; tale requisito sarà valido anche quando il sistema andrà a regime), da 36 CFU (per chi partecipa con i 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022) o ancora da 30 CFU (per chi partecipa al secondo concorso con il possesso di 30 dei 60 CFU del previsto percorso), e, solo dopo il conseguimento dell’abilitazione, saranno assunti in ruolo e svolgeranno l’anno di prova. Quanto detto è previsto dal D.lgs. 59/2017 e dall’attuativo DM n. 205/2023, ove leggiamo:

All’esito della procedura, ai candidati inseriti a pieno titolo privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall’articolo 13 comma 2, e dall’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del Decreto
Legislativo.

L’art. 13/2, che riguarda chi partecipa con i tre anni di servizio (requisito questo previsto anche quando il sistema andrà a regime), e l’art. 18-bis, commi 3 e 4, che riguarda chi partecipa con 24 CFU e chi parteciperà con 30 dei 60 CFU del percorso abilitante, pur rivolgendosi ad aspiranti con requisiti differenti, prevedono uno stesso percorso: assunzione a tempo determinato, acquisizione dell’abilitazione durante l’anno di assunzione a tempo determinato; assunzione in ruolo l’anno successivo, dopo il conseguimento dell’abilitazione; anno di prova e conferma in ruolo.

Qui le info sui succitati percorsi

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Avrei un quesito da porvi in merito al concorso ter cui sto partecipando. Ho superato lo scritto con 96/100 per la classe di concorso A18. Non sappiamo quando verremo convocati per l’orale, ma ho un dubbio cui nessuno ha saputo darmi risposta certa e che potrebbe condizionare il prosieguo della mia partecipazione al concorso.
Sono di ruolo ormai da 28 anni nella scuola primaria: se dovessi superare l’orale e risultassi vincitrice per uno degli 11 posti posti previsti per la regione Piemonte, quale sarebbe l’iter per una persona nella mia posizione? Le risposte che ho ottenuto sono discordanti.

La lettrice non lo specifica, ma presumiamo che stia partecipando al concorso senza abilitazione. Se non è così, sarà assunta direttamente in ruolo, per cui potrà lasciare il ruolo alla primaria e accettare quello alla secondaria. Se, invece, è come presumiamo, sarà dapprima assunta a tempo determinato, conseguirà l’abilitazione tramite uno dei suddetti percorsi abilitanti (30 CFU, se ha partecipato in virtù di tre anni di servizio, oppure, come si ritiene, da 36 CFU se ha partecipato con i 24 CFU). Considerato che la collega è di ruolo, potrebbe fruire, nel corso dell’assunzione a tempo determinato, dell’art. 47 del CCNL 2019/21, che permette al docente a tempo indeterminato di accettare supplenze su altra classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione. In tal modo, non perderebbe il ruolo alla primaria, prima di avere la certezza di essere assunta nel nuovo ruolo. La predetta possibilità è stata concessa, ad esempio, ai docenti di ruolo che hanno partecipato al concorso straordinario bis, per cui crediamo che sia concessa anche ai casi in esame.

Per completezza, ricordiamo che i docenti, che si trovano nella condizione della lettrice, possono tentare anche un’altra “strada” per avere la titolarità nel secondo grado, ossia: abilitarsi con i percorsi da 30 CFU, destinati ai docenti già abilitati/specializzati e poi chiedere il passaggio di ruolo. Approfondisci

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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