Concorso docenti religione cattolica, oltre 6mila i posti. Titoli e prove: ecco le FAQ Snadir con le info utili

In arrivo il concorso per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. Il nuovo concorso si svolge a vent’anni dalla prima e unica procedura del 2004.
Come da intesa siglato tra CEI e Ministero dell’Istruzione e del Merito, viene stabilita la copertura del 30% dei posti vacanti tramite concorso ordinario, come stabilito dall’articolo 1-bis della legge 159/19. Il rimanente 70% sarà assegnato attraverso una procedura straordinaria riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. In totale, sono coinvolti circa 6400 insegnanti.
FAQ SNADIR [PDF]
I candidati dovranno possedere i titoli di qualificazione professionale elencati nell’Intesa del 2012 e la certificazione dell’idoneità diocesana all’insegnamento. Il concorso si articolerà in prove scritte e orali, volte a valutare la preparazione dei candidati in relazione alla normativa e alle competenze richieste.
Le risposte alle domande più frequenti
Quali sono le prove concorsuali per accedere al ruolo di insegnante di religione?
Le tipologie sono due: il concorso ordinario per coloro che non hanno maturato il requisito dei 36 mesi di servizio e la procedura straordinaria per coloro che hanno svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (art.47, comma 9, D.L. 36/2022, convertito in legge n.79 del 29 giugno 2022).
Quali sono i requisiti per la partecipazione alla procedura straordinaria?
Potranno partecipare alla procedura straordinaria color che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali alla data della pubblicazione del bando, siano in possesso del titolo di studio previsto dal DPR 175/2012 e siano in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
Qual è la tipologia di prova per la procedura straordinaria?
Il comma 2 dell’art.1bis della legge 159/2019 prevede una sola prova orale didattico-metodologica, cioè una lezione simulata inserita ovviamente in un’unità didattica. Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova.
Quale validità avranno le graduatorie a seguito della procedura straordinaria?
Le graduatorie delle procedure straordinarie saranno utilizzate fino a totale esaurimento. Invece quelle del concorso ordinario avranno valore 5 solo triennale.
Il concorso del 2004 ha prodotto una graduatoria “ad esaurimento”?
No, ha prodotto una graduatoria “di merito” in vigore per tre anni. Da settembre 2020, tuttavia, nelle more dell’indizione di procedure di assunzione per gli insegnanti di religione, una specifica norma (comma 3 dell’art.1bis legge 159/2019) ha disposto che si utilizzasse (provvisoriamente) quella graduatoria per lo scorrimento dei posti e la chiamata in ruolo di coloro che risultano in posizione utile per la copertura del 70% del totale complessivo delle cattedre funzionanti.
Il requisito dei 36 mesi di servizio dev’essere maturato entro quale data?
Entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura straordinaria: ad es. se al 31 agosto 2023 si è maturato 32 mesi di servizio, i mesi da settembre a dicembre 2023 sono utili per raggiungere il requisito dei 36 mesi alla data del bando.
Il docente che ha lavorato 180 giorni in un anno scolastico o dal 1° febbraio fino al termine dell’anno scolastico può considerare, ai fini dell’accesso alla procedura straordinaria, i mesi dell’intero anno scolastico?
No. Il requisito dei 36 mesi per accedere alla procedura straordinaria sono da considerarsi quelli di effettivo servizio.
A parità di punteggio e di titoli quale candidato precede in graduatoria?
Diversi sono i criteri per individuare la precedenza; quelli maggiormente ricorrenti sono: i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; maggior numero di figli a carico; mutilati e invalidi civili che siano tali per motivi non inerenti al servizio; minore età anagrafica (cfr. art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e DPR n.487/1994 art. 5 comma 4).