Concorso docenti religione cattolica, in arrivo due bandi (ordinario e straordinario). Quello che c’è da sapere

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Il 2024 segna un momento importante per i docenti precari di religione cattolica. Si avvicina la pubblicazione del tanto atteso bando di concorso riservato, destinato a stabilizzare migliaia di insegnanti che da anni svolgono supplenze.

Le aspettative sono alte e le prime settimane dell’anno saranno fondamentali per definire il futuro di molti professionisti del settore.

Due procedure: posti, 70% per lo straordinario e 30% per l’ordinario

Il concorso si divide in due procedure distinte: una ordinaria e una straordinaria. La distinzione deriva dal decreto PA bis, che ha stabilito le regole per le assunzioni. Il 70% dei posti sarà riservato alla procedura straordinaria, mentre il restante 30% sarà assegnato tramite concorso ordinario.

La proposta del Ministero prevede una prova orale didattico-metodologica senza punteggio minimo di superamento. La votazione, sommata ai titoli culturali e professionali, determinerà la posizione finale in graduatoria. La durata massima della prova orale è fissata a 30 minuti, e l’estrazione della traccia avverrà 24 ore prima dell’esame.

Ricordiamo che a dicembre 2020 è stata siglata un’intesa fondamentale tra il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), delineando le basi per il nuovo concorso. Tale accordo segue quanto previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19. Il requisito principale per accedere al concorso è il possesso della certificazione dell’idoneità diocesana, come specificato nell’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186. Questa certificazione deve essere rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di concorso.

Importante è anche la clausola che riguarda i posti disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità diocesano. I candidati devono aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, secondo quanto stabilito dall’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 126 del 2019.

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