Concorso docenti ordinario secondaria, ecco la NUOVA Tabella TITOLI, fino a 50 punti
Concorso ordinario DD n. 499 del 21 aprile 2020: come già per il concorso infanzia e primaria il Ministero si appresta a pubblicare in allegato al DM n. 326 del 9 novembre 2021 l’Allegato B contenente la NUOVA Tabella di valutazione dei titoli, modificati in seguito al Decreto Sostegni bis.
Presto in Gazzetta Ufficiale
Saranno a breve pubblicati in Gazzetta Ufficiale
- il nuovo Regolamento per i futuri concorsi ordinari per la scuola secondaria di I e II grado
- il Decreto di modifica del Bando DD n. 499 del 21 aprile 2020, eliminando la prova preselettiva e una prova scritta. Rimane una prova scritta computer based con 40 quesiti a risposta multipla, la prova orale, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria.
- L’allegato A, nuovi programmi
- l’allegato B, Nuova tabella di valutazione dei titoli
- il calendario delle prove
La nuova tabella di valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati esclusivamente per i candidati che supereranno sia prova scritta che prova orale (ed eventualmente pratica per le classi di concorso che la prevedono).
I titoli rimangono quelli presentati nella domanda inoltrata dai candidati entro il 31 luglio 2020, e infatti nella nuova tabella sono gli stessi.
Ad essere rivalutato è il loro valore, pertanto “i giochi” della graduatoria potrebbero cambiare a favore di un candidato rispetto ad un altro in base al titolo presentato a suo tempo.
Ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all’Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, viene ora attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.
Corso di preparazione al concorso ordinario secondaria – Edizione 2021/2022
Graduatorie di merito
Nel decreto si prevede che “la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli”, procederà “alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”.