Concorso docenti 2023, a cosa serve il servizio non specifico e il servizio sostegno da graduatoria incrociata. Attenzione nella compilazione della domanda

Concorso scuola secondaria di primo e secondo grado: servizio svolto su sostegno, anche da graduatorie incrociate: utilità e compilazione domanda. Servizio per riserva 30%.
Concorso secondaria di primo e secondo grado
- Bando di concorso
- Requisiti
- Domanda: entro il 9 gennaio 2024 – ACCEDI
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Servizi
A seconda delle caratteristiche che presentano, i servizi svolti dai candidati possono essere sfruttati per punteggio, quali titolo d’accesso e/o per accedere alla riserva di posti del 30%. Pertanto, distinguiamo:
- Servizi che danno punteggio, ossia i soli prestati sulla specifica classe di concorso o sullo specifico posto di partecipazione, valutati ai sensi del punto C.1 della Tabella di valutazione dei titoli allegata al DM 205/2023; in tal caso il servizio può essere stato svolto nelle scuole statali, paritarie, nei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché nei progetti di cui all’art. 1/3 del DL n. 134/2009 e all’art. 5/4-bis del DL n. 104/2013. Per ciascun anno scolastico, maturato svolgendo un servizio anche non continuativo di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, sono attribuiti punti 2. Si precisa che l’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno.
- Servizi prestati nelle sole scuole statali utili quale requisito d’accesso. Al concorso, infatti, è possibile partecipare anche con il seguente requisito: laurea + tre annualità di servizio, negli ultimi cinque, nelle scuole statali, anche non continuative, di cui almeno una (annualità) nella classe di concorso per la quale si partecipa. Sono validi a tal fine i servizi prestati tra l’a.s. 2018/19 e il 2022/23. I servizi specifici, utilizzati quale titolo d’accesso, sono anche valutati secondo quanto detto nel punto precedente (2 punti per ciascun anno scolastico). Per anno di servizio, come detto sopra, si intende un servizio anche non continuativo di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
- Servizi prestati nelle sole scuole statali utili ai fini dell’accesso alla riserva di posti, per fruire della quale sono necessarie tre annualità di servizio, negli ultimi dieci anni, di cui almeno una (annualità) specifica. Sono validi a tal fine i servizi prestati a partire dall’a.s. 2013/14. I servizi specifici, utilizzati per raggiungere i tre anni negli ultimi dieci ai fini della riserva, sono anche valutati secondo quanto detto nel punto precedente (2 punti per ciascun anno scolastico). Per anno di servizio si intende sempre un servizio anche non continuativo di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
Alla luce di quanto detto sopra, possiamo affermare che i servizi:
- specifici sono utili per: titolo d’accesso (solo se statali), riserva posti (solo se statali) e punteggio (statali, paritarie, percorsi di IeFP e progetti regionali). I periodi di servizio, utilizzati ai fini della riserva e/o quali titolo d’accesso, se specifici sono valutati.
- aspecifici sono utili per: riserva e titolo d’accesso (solo se statali), fermo restando che in entrambi i casi un anno deve essere specifico e tutti devono essere stati prestati presso le scuole statali.
Servizio su sostegno
Valutazione
Come sopra accennato, il servizio prestato:
- su posto di sostegno è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado (così ad esempio, il servizio prestato nella secondaria di primo grado, è valutato soltanto nella relativa e specifica procedura, ma non nella procedura per sostegno secondo grado);
- su posto comune non vale per la procedura sul sostegno.
Il punteggio da attribuire, in caso di servizio specifico (prestato su sostegno nel medesimo grado della procedura di partecipazione), è sempre pari a punti 2 per ciascun anno scolastico, che si matura svolgendo un servizio anche non continuativo di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
Utilità
Il servizio in questione, ossia prestato su posto di sostegno:
- se specifico, è utile ai fini del punteggio (se si partecipa per sostegno e per il medesimo grado); in tal caso può essere stato prestato nelle scuole statali, paritarie, nei percorsi di IeFP nonché nei progetti regionali; se specifico e prestato nelle scuole statali, è utile anche per la riserva posti e quale titolo d’accesso;
- se non specifico e prestato nelle scuole statali, è utile ai fini della riserva dei posti e/o quale titolo d’accesso (se si partecipa per sostegno altro grado oppure per posto comune).
Inserimento servizio sostegno domanda
In caso di servizio prestato su sostegno, in seguito ad attribuzione dell’incarico da graduatoria incrociata, come va caricato nella domanda?
Va sempre dichiarato su sostegno scegliendo dal menù a tendina, relativo alla classe di concorso, ADMM oppure ADSS e non potrebbe essere altrimenti, in quanto prestato su tale tipologia di posto e in quanto nella tabella titoli (come anche nel DM 205/2023 e nel bando di concorso) non si fa differenza e si parla di servizio di insegnamento prestato su sostegno, a prescindere dal possesso o meno del titolo di specializzazione. A ciò aggiungiamo il fatto che, se tale servizio si caricasse su classe di concorso, potrebbe permettere, ad esempio, di conseguire l’annualità specifica per la riserva posti (partecipando per posto comune) o quale titolo l’accesso (per posto comune), alterando di fatto le relative disposizioni normative che prevedono lo svolgimento di un anno di servizio specifico (che in tal tal caso non sarebbe tale).
Quesiti
D1. Per cortesia potreste chiarirmi se una annualità di servizio prestata sulla classe di concorso ADMM la cui nomina avvenne da graduatorie incrociate GPS deve essere inserita in domanda come classe di concorso A22 di riferimento o se nelle opzioni a tendina esiste la ADMM e, quindi devo opzionare questa anche se si procede alla compilazione della domanda per posto comune?
R1. Come sopra illustrato, il servizio svolto su sostegno va dichiarato su tale tipologia di posto, pur partecipando per posto comune. Confermiamo che nel menù a tendina troverà la classe ADMM per caricarlo.
D2. Volevo chiedere un chiarimento riguardo la sezione in cui si specificano le tre annualità di servizio. La mia classe di concorso è A30 e delle tre annualità richieste solo una è stata effettivamente svolta nell’anno scolastico 2022/23, mentre negli anni 2020/21 e 2021/22, ho svolto servizio su graduatoria incrociata ADMM. Ora, il mio dubbio è questo: nelle tre annualità ho inserito sempre la mia classe di concorso A30. E’ un errore, nel senso che avrei dovuto mettere ADMM alle due annualità oppure si tiene conto che comunque nel 2022/23 ho comunque svolto il servizio nella A30?
R2. Come risposto alla domanda precedente, il servizio va caricato nell’istanza su posto di sostegno, perché prestato in tale tipologia di posto. Inoltre, caricando il servizio sulla A-30 e partecipando per tale classe di concorso, le verrebbero attribuiti 4 punti – per le due annualità 2020/21 e 2021/22 – non dovuti, in quanto va valutato il solo servizio prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre (avendolo prestato su sostegno, non si tratta di servizio sulla specifica classe di concorso).
D3. Sto compilando la domanda per il concorso straordinario TER e vorrei una delucidazione in merito: Sto facendo domanda per la classe di concorso A027. Ho maturato 4 anni nelle scuole statali ma non ho mai insegnato per la A027. Nel caso di superamento delle prove, la riserva dei posti del 30% è applicata anche nel mio caso?
R3. Come leggiamo nel DM 205/2023, disciplinante la procedura consensuale, nella sezione della domanda online “Titoli di servizio”, nonché nella guida pubblicata dal MIM, è prevista una riserva di posti, pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti. La riserva vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Dunque, non avendo un anno di servizio specifico, ossia prestato nella classe di concorso di partecipazione, il lettore non potrà fruire della riserva del 30% dei posti. Come leggiamo sempre nella citata guida del MIM, in fase di determinazione del diritto alla riserva di posti del 30% il sistema controllerà che il candidato sia in possesso di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10 (quindi a partire dal 2013/14) di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/tipo posto sostegno;
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