Concorso docenti 2018: quanti punti vale l’abilitazione. Guida per posti comuni e di sostegno, con esempi
Il concorso riservato ai docenti abilitati della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2017, è ormai ai nastri di partenza, si attende a breve la pubblicazione del decreto e del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale.
Già stabilite invece le date utili per la presentazione della domanda: dal 20 febbraio al 22 marzo alle ore 23.59.
Abbiamo già pubblicato in anteprima il decreto con l’annessa tabella di valutazione titoli:
Scarica il Decreto con la tabella di valutazione (si attende pubblicazione in Gazzetta ufficiale)
La tabella prevede l’assegnazione di un massimo di 60 punti relativi a:
- titolo di accesso: massimo 34 punti
- ulteriori titoli professionali e culturali: massimo 25 punti
- pubblicazioni: massimo 9 punti
- servizi di insegnamento: massimo 30 punti.
Vediamo in questa scheda come avviene la valutazione del titolo d’accesso alla procedura concorsuale per posti comuni e di sostegno.
VALUTAZIONE TITOLO D’ACCESSO POSTI COMUNI
Il titolo d’accesso richiesto per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni è l’abilitazione all’insegnamento (comunque conseguita, anche all’estero).
Il punteggio massimo attribuibile per il titolo d’accesso è di 34 punti, così suddivisi:
- max 15 punti in base al voto conseguito per l’abilitazione;
- 19 punti nel caso l’abilitazione sia stata conseguita tramite la frequenza di un percorso selettivo.
Il punteggio aggiuntivo per il percorso selettivo (i 19 punti), nel caso di abilitazioni per più classi di concorso conseguite tramite un unico percorso, va attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali (comunque non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale).
Questo significa che il punteggio va all’abilitazione TFA ad es. ma non all’abilitazione conseguita con il concorso del 2000.
Il punteggio dell’abilitazione, qualora non lo sia, va rapporto a 100, quindi deve essere espresso in centesimi, arrotondando al voto superiore eventuali frazioni di voto pari o superiori a 0,5.
Nel caso in cui non sia indicato il punteggio o il giudizio finale non sia quantificabile in termine numerici, si attribuisce un punteggio pari a 4,68 punti.
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TITOLO D’ACCESSO POSTI COMUNI
Se il voto dell’abilitazione è minore o uguale a 75, il punteggio da attribuire è 0 punti.
Se il voto dell’abilitazione è maggiore a 75 punti, il punteggio da attribuire si calcola eseguendo la seguente operazione:
ovvero:
3 X [(punteggio di abilitazione – 75): 5]=…. punti (arrotondati al secondo decimale dopo la virgola )
Esempio di un candidato che ha conseguito 100 come punteggio per l’abilitazione all’insegnamento, conseguita tramite percorso selettivo:
3x [(100-75):5]= 3x (25:5)= 3×5=15
In tale caso, dunque, il candidato avrà come punteggio per il titolo d’accesso 15 punti, cui aggiungere 19 punti, per un totale di 34, per l’abilitazione conseguita tramite il percorso selettivo (ad esempio il TFA).
Esempio di un candidato che ha conseguito 85 come punteggio per l’abilitazione all’insegnamento, conseguita tramite un percorso non selettivo:
3 X [(85-75): 5)]= 3 x (10:5)= 3 x 2= 6 punti
In tale caso, dunque, il candidato avrà come punteggio per il titolo d’accesso 6 punti.
VALUTAZIONE TITOLO D’ACCESSO POSTI DI SOSTEGNO
Per partecipare alla procedura relativa ai posti di sostegno, il titolo d’accesso è il diploma di specializzazione per le attività di sostegno per lo specifico grado di istruzione (primo o secondo).
Il punteggio massimo attribuibile per il titolo d’accesso è di 34 punti, così suddivisi:
- max 15 punti in base al voto conseguito per la specializzazione;
- 19 punti nel caso l’abilitazione sia stata conseguita tramite un percorso selettivo.
Il punteggio aggiuntivo per il percorso selettivo (i 19 punti), nel caso di più abilitazioni conseguite tramite un unico percorso per più ambiti disciplinari di sostegno, va attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali (comunque non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale).
Il punteggio della specializzazione, qualora non lo sia, va rapporto a 100, quindi deve essere espresso in centesimi, arrotondando al voto superiore eventuali frazioni di voto pari o superiori a 0,5.
Nel caso in cui non sia indicato il punteggio o il giudizio finale non sia quantificabile in termine numerici, si attribuisce un punteggio pari a 4,68 punti.
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TITOLO D’ACCESSO POSTI DI SOSTEGNO
Se il voto della specializzazione è minore o uguale a 75, il punteggio da attribuire è 0 punti.
Se il voto della specializzazione è maggiore a 75 punti, il punteggio da attribuire si calcola eseguendo la seguente operazione:
ovvero:
3 X (punteggio di abilitazione – 75: 5)=…. punti (arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ).
Per gli esempi vedi sopra.
Scarica il decreto 995/2017e la Tabella titoli allegata