Concorso dirigenti tecnici, requisiti, commissioni e punteggi: cosa cambia con il decreto PA. BOZZA

Il decreto PA, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile, contiene anche alcune modifiche relativo al concorso per dirigenti tecnici. Vediamo i contenuti della bozza cosa prevedono.
Il concorso per dirigenti tecnici, come sappiamo, è stato più volte rimandato.
La selezione per titoli ed esami – così come modificato dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 -sarà bandita da giugno 2023, così come ha previsto l’ultimo decreto milleproroghe.
Le assunzioni riguarderanno 59 dirigenti tecnici dal 2024 e gli altri 87 dal 2025.
Requisiti e titoli di studio
Prima di tutto il decreto PA prevede che ai concorsi siano ammessi:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il
periodo di prova e che abbia maturato un’anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei
diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.
Per l’ammissione ai concorsi, i candidati devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;
Si prevede un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito in cui sono definite:
a) le modalità di svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;
b) le prove e i programmi concorsuali nonché i titoli valutabili;
c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all’articolo 421;
d) la valutazione della eventuale preselezione;
e) la valutazione delle prove e dei titoli;
f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da
riassegnare al Ministero dell’istruzione e del merito;
g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, e 423 e
430.
Inoltre, le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente.
A tal proposito il decreto di cui si riferiva in precedenza può definire, anche una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.
Commissioni concorso
E ancora: il decreto PA prevede che le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:
a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito che
ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;
b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del
Ministero dell’istruzione e del merito;
c) i membri di cui alle lettere a) e b) nonché quelli eventualmente previsti nell’ambito del decreto di cui
all’articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più
di quattro anni alla data del bando di concorso;
Punteggi
Infine, all’articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:
Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:
a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;
b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli