Concorso dirigenti scolastici, precedenze 104 per l’assegnazione della scuola ma non della regione

Nella mattinata odierna, come riferito in diversi nostri articoli, si è svolta l’informativa al Miur sul concorso per dirigente scolastico, nel corso della quale è stata illustrata la procedura di assunzione e la tempistica che porterà all’assegnazione della sede.
Nel corso dell’informativa si è parlato anche delle precedenze in fase di assegnazione della sede, come previsto dal bando di concorso.
Procedura assunzione
Le assunzioni avverranno su base nazionale e, come leggiamo anche nel bando di concorso, si seguirà la procedura di seguito riportata:
- i vincitori esprimono le preferenze dal 31 luglio al 2 agosto su Istanze online;
- segue l’assegnazione ai ruoli regionali dal 5 agosto, sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR;
- il competente USR invita poi i vincitori a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Nell’assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterra’ a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, ossia alle precedenze previste dalla predetta legge.
Precedenze
Le precedenze per i beneficiari degli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, operano soltanto nella 3 fase sopra riportata, ossia nell’ambito dell’assegnazione della sede da parte dei direttori degli USR cui i dirigenti sono stati destinati nell’ambito della seconda fase sopra riportata.
In definitiva, le precedenze non operano nell’ambito dell’assegnazione della Regione, mentre vanno tenute in considerazione nella fase di assegnazione della sede (scuola).
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