Concorso Dirigenti scolastici: non c’è disparità di trattamento tra i candidati se in una sede si utilizza un testo vietato in un’altra
Non c’è violazione della par condicio dei candidati al concorso per DS se in una sede è stata ammessa la consultazione di un testo, vietato in un’altra. Commissione e Comitato di Vigilanza hanno infatti il compito di verificare l’ammissibilità dei materiali di consultazione introdotti dai candidati al fine di garantire la genuinità dell’elaborazione delle prove scritte e l’effettiva par condicio dei candidati. La Commissione è pienamente legittimata ad assumere, nella propria responsabilità e nelle forme consentite, provvedimenti concernenti l’osservanza delle disposizioni e relativi a qualsiasi pubblicazione o testo, edito da qualsiasi Casa Editrice, che sia recato dai concorrenti che prendono parte alle prove di concorso. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, nella Sentenza n. 14319 del 27.09.23.
Il concorso per DS 2017
Nel 2017 il Ministero indiceva un “corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”, finalizzato al reclutamento di n. 2416 Dirigenti scolastici, tramite procedura selettiva organizzata su base regionale. Il concorso risultava scandito da una preliminare prova preselettiva, articolata in un test a risposta multipla su n. 100 quesiti, quindi da una successiva prova scritta, nella specie impugnata dalle due ricorrenti, cui hanno accesso un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso (8700 per tale tornata), consistente nella somministrazione di n. 7 quesiti. L’accesso alla prova orale era consentito a quei candidati che raggiungessero un punteggio pari ad almeno 70, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova a risposta “aperta” ed in quella a risposta “chiusa”.
Il divieto di utilizzare un certo testo
Le due ricorrenti, superata la preselezione, erano state ammesse a sostenere la prova scritta. Poi però, non risultando idonee alla prova successiva, hanno, tra gli altri motivi, lamentato la circostanza che sarebbe stato imposto illegittimamente il divieto di utilizzazione del codice “Raccolta leggi scuola e pubblico impiego, Edizione Tecnodid 2018”, un testo che contiene una raccolta di leggi, non commentato e non annotato e, dunque, in linea con le disposizioni del bando di concorso.
La presunta disparità di trattamento tra i candidati delle diverse sedi di concorso
In due sedi, in Umbria, sarebbe stato applicato il divieto di consultazione del Codice in questione, con conseguente ritiro dello stesso, mentre nelle altre due sedi di concorso dell’Umbria, esso non sarebbe stato ritirato dal Comitato di Vigilanza bensì fatto utilizzare “pinzettando le parti ritenute non autorizzate, consentendo in tal modo ai candidati in possesso di tale specifico codice di poter comunque consultare le restanti parti”. Mentre in Emilia Romagna sarebbero stati vietati tutti i testi, ad eccezione di tale Raccolta di leggi. Si sarebbe quindi realizzata una disparità di trattamento tra le varie sedi.
Mancava l’incidenza causale del mancato utilizzo del testo sulle prove
Nel rigettare il ricorso, citando alcuni precedenti, il Tar ha rilevato che mancava, peraltro, il requisito della (pur minima) incidenza causale, concreta e specifica del lamentato vizio sull’esito delle prove delle ricorrenti, che non provano in che modo la mancata consultazione del testo in questione potesse aver influito negativamente sulla prestazione dalle stesse resa in sede di prova concorsuale (Consiglio di Stato, n. 10588/2022)”.
La normativa sui testi utilizzabili
Per completezza, il TAR ha comunque rilevato che:
- l’art. 8 comma 13 del bando di concorso prevedeva che i candidati: “possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana”;
- il predetto art. 8 richiama il d.P.R. n. 487/1984 che, all’art. 13, c. 3, ammette alla consultazione “soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari”;
- il Ministero ha pubblicato istruzioni ai candidati sui testi consultabili sul proprio sito e con nota del 18 settembre 2018, precisando che: “I candidati potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere. Il candidato che contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dal corso-concorso”.
I compiti della Commissione
Era dunque compito della Commissione e per lei del Comitato di Vigilanza verificare con rigore l’ammissibilità dei materiali di consultazione introdotti dai candidati al fine di garantire la genuinità dell’elaborazione delle prove scritte e l’effettiva par condicio dei candidati.
Invero, la Commissione, nell’esercizio dei propri poteri e della discrezionalità tecnico-amministrativa ad essa intestata per legge, è pienamente legittimata ad assumere, nella propria responsabilità e nelle forme consentite, provvedimenti concernenti l’osservanza delle disposizioni e relativi a qualsiasi pubblicazione o testo, edito da qualsiasi Casa Editrice, che sia recato dai concorrenti che prendono parte alle prove di concorso.
Il testo di legge in esame conteneva anche i Contratti Collettivi Nazionali che il Comitato, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha ritenuto non utilizzabili, attesa la loro natura di “contratto normativo”.
Peraltro, come evidenziato dalla difesa erariale, i testi in commercio dedicati al concorso sono moltissimi, i contenuti variano a seconda della casa editrice e dell’anno di edizione, era impossibile indicare a monte quale materiale sarebbe stato ammesso e quale escluso.
La mancanza del pregiudizio
Ad ogni modo, per il TAR sussisteva assoluta carenza di riscontri probatori in ordine al pregiudizio che avrebbero in concreto subito le due ricorrenti dal divieto di consultazione del testo in parola, anche in considerazione del fatto che la prova di esame non richiedeva certo la mera riproduzione di norme di legge ma una conoscenza del sistema giuridico che prescinde dalla consultabilità del testo vietato.