Concorso Dirigenti Scolastici, diritto ad esaminare codice sorgente che ha gestito prova scritta. Sentenza

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L’Avv. Domenico Naso ci comunica che il TAR  Lazio ha accolto la richiesta di accesso al codice sorgente che ha gestito la prova scritta del concorso a dirigente scolastico del 18 ottobre 2018. 

Con sentenza n. 7333 pubblicata il 6 giugno 2019 il T.A.R. Lazio ha accolto in pieno il ricorso diretto ad esaminare il codice sorgente che ha gestito la prova scritta del concorso per posti di dirigente scolastico.

“Il Tribunale – ci spiega l’Avv. Naso – ha chiarito alcuni aspetti giuridici fondamentali che avevamo evidenziato nel corpo del ricorso. In primo luogo è stato sottolineato che deve essere tutelato l’interesse dei partecipanti ad un concorso pubblico di accedere ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22, legge 241/1990, anche se si tratta di documenti informatici.”

“Sul punto – prosegue l’Avv.  – il T.A.R. specifica che “..l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione”.

La sentenza in commento opera un attento esame della nuova normativa in tema di “accesso civico”, e si pone come un caposaldo da prendere come riferimento per motivare le richieste di accesso agli atti amministrativi informatici.

“Il Tribunale  prendendo coscienza dei cambiamenti che stanno caratterizzando l’attività dell’Amministrazione anche con riferimento alla gestione dei concorsi pubblici, ma contemperando tali esigenze con i principi costituzionali di trasparenza ed efficienza, nonché con il diritto dei cittadini di essere messi a conoscenza di tutte le procedure informatiche che li riguardano, afferma in modo inflessibile “..che non si può prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell’attività amministrativa è definita come “livello essenziale….delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a “concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale”, nonché alle “progressioni in carriera”, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)” (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13).”

“Il carattere informatico del file e del relativo algoritmo – conclude l’Avv. Naso – non fa venire meno, secondo il T.A.R. la pretesa di parte ricorrente, con la conseguenza che la relativa richiesta deve trovare accoglimento.
Quanto al ruolo del CINECA è stato chiarito che non si tratta di un controinteressato in senso tecnico nel giudizio.

Da ultimo la sentenza si caratterizza per aver descritto anche la funzione che essa può assolvere nel caso di specie a favore dei ricorrenti: viene infatti precisato come nel caso di specie l’interesse all’accesso all’algoritmo “..deve ritenersi esistente in considerazione della natura dei ricorrenti e dell’interesse a verificare eventuali malfunzionamenti dello stesso”.”

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