Concorso dirigenti scolastici, composizione commissione e requisiti

Dopo la pubblicazione del Regolamento che disciplinerà i prossimi concorsi per dirigenti scolastici, si attende adesso il bando di concorso che darà avvio alla procedura. Composizione commissione e requisiti presidente e componenti.
Concorso: articolazione
Ricordiamo che, ai sensi del Regolamento (DM n. 194/2022), i concorsi per dirigente scolastico si svolgeranno con cadenza triennale e saranno organizzati su base regionale.
Il concorso si articola in:
- eventuale prova preselettiva
- prova scritta
- prova orale
- valutazione dei titoli
- redazione graduatoria di merito (comprenderà i soli vincitori, ossia coloro i quali rientreranno nel numero dei posti banditi)
Commissioni
Composizione e nomina
La commissione esaminatrice, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento, è:
- nominata con decreto del dirigente preposto all’USR;
- composta da un presidente e due componenti;
- composta, salvo casi di impossibilità, in modo tale da garantire l’equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso;
- integrata, in occasione della prova orale, da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
Oltre ai succitati componenti e al presidente, si deve nominare almeno un supplente per ciascuno dei componenti la commissione e l’eventuale sottocommissione (vedi di seguito):
I provvedimenti di nomina delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni esaminatrici indicano almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo.
Presidente: chi può essere nominato
Può essere nominato Presidente della commissione esaminatrice il personale che ricopre una delle seguenti qualifiche:
- magistrato amministrativo, ordinario, contabile;
- avvocato e procuratore dello Stato;
- dirigente di amministrazione pubblica, ove possibile diverse dal Ministero, che ricopra o abbia ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali;
- professore di prima fascia di università statali e non statali.
In subordine, ossia in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche sopra riportate, possono essere nominati in qualità presidente di commissione: dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all’amministrazione scolastica centrale e periferica, oppure dirigenti scolastici, con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni nei ruoli dirigenziali.
Componente: chi può essere nominato
I componenti di commissione (che, come detto sopra, sono due) sono individuati:
- uno tra i dirigenti scolastici, che abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli dirigenziali;
- l’altro tra i dirigenti tecnico o amministrativi, che abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli dirigenziali.
Componenti aggregati lingua inglese e informatica
I componenti aggregati esperti di lingua inglese e di informatica sono individuati rispettivamente tra:
- i docenti di ruolo abilitati nella classe di concorso A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, compreso il pre-ruolo (per la lingua inglese);
- i docenti di ruolo abilitati nella classe di concorsoA-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, compreso il pre-ruolo (per l’informatica).
I componenti aggregati partecipano all’attività della Commissione, senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato. In sostanza, non possono essere sostituiti, a scuola, per la partecipazione al concorso.
Segretario
A ciascuna commissione è assegnato un segretario, da individuare tra il personale amministrativo appartenente alla terza area ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, allegata al DPCM del 26 giugno 2015.
In sintesi, la commissione esaminatrice comprende:
- il Presidente;
- un dirigente scolastico;
- un dirigente tecnico o amministrativo;
- un segretario;
- un docente di lingua inglese e di informatica per la prova orale.
Sottocommissione
Il succitato articolo 11 del Regolamento prevede la possibilità che venga istituita una sottocommissione, che integra la commissione iniziale.
La sottocommissione è istituita qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità ed è composta da: un presidente, due componenti ed un segretario. A questi vanno aggiunti i membri aggregati, come leggiamo nel comma 8 del summenzionato articolo 11:
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente, due componenti ed un segretario, scelti tra
le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
Presidente, componenti e segretari vanno individuati secondo i criteri sopra riportati e riferiti alla commissione.
Evidenziamo che i lavori della sottocommissione sono coordinati dal Presidente della commissione iniziale, il quale definisce anche i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. La commissione, infine, definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.