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Concorso dirigenti scolastici 2024, richiesti 5 anni di servizio: il periodo maternità vale

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Sì, il periodo trascorso in maternità si computa come servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del concorso per dirigenti scolastici. Una precisazione sulle domande inviate per la partecipazione.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Volevo sapere se il periodo di maternità concorre nel conteggio dei 5 anni di servizio per poter partecipare al concorso per dirigenti scolastici

Come leggiamo nel bando di concorso, nonché nel regolamento il servizio di ruolo deve essere stato effettivamente prestato:

Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.

Chiarito ciò, il periodo di congedo di maternità ai sensi del D.lgs. 151/01 e ss.mm., è considerato servizio a tutti gli effetti, come leggiamo nell’art. 22/3 del citato decreto e nell’art. 12/2 del CCNL 2007:

  • I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie (art. 22/3 D.lgs. 165/01)
  • Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza (art. 12/2 del CCNL 2007).

A ciò possiamo aggiungere una FAQ del Miur pubblicata in occasione del concorso 2017, nell’ambito del quale erano richiesti sempre cinque anni di servizio effettivamente prestato:

Ai fini del servizio, sia di ruolo che di pre-ruolo, il congedo per maternità e il congedo parentale sono da considerarsi periodi interruttivi?
Ai sensi dell’articolo 12 del CCNL 2006-2009 normativo del comparto scuola, recante disciplina dei congedi parentali “Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001”. L’articolo 22, comma 3, del citato D. Lgs n. 151/2001 dispone che “I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”.
Per quanto concerne i periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D. L.gs. n. 151/2001, gli stessi “sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.

In definitiva, il periodo di congedo di maternità (la cosiddetta astensione obbligatoria) va considerato come anzianità di servizio a tutti gli effetti. Pertanto, alla lettrice il periodo in questione va computato nell’anzianità di servizio.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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