Concorso dirigente tecnico, ecco l’emendamento al decreto sostegni bis riformulato. Cosa cambia
Si lavora in commissione bilancio alla Camera per approvare gli emendamenti presentati dalle forze politiche in merito al decreto sostegni bis. Fra questi c’è la riformulazione per quanto riguarda il concorso per dirigente tecnico.
Ecco le modifiche in seguito alla riformulazione:
2) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) all’articolo 419, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Presso il Ministero nell’ambito del ruolo dei dirigenti di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Al personale dirigente tecnico con funzioni ispettive del Ministero dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.”;
b) all’articolo 420:
1) al comma 1 le parole da: “, distinti” sino a: “419” sono soppresse;
2) al comma 2, alinea, le parole: “sono ammessi” sono sostituite dalle seguenti: “sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. È ammesso, altresì, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un’anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo.” e le lettere a), b) e c) sono soppresse;
3) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi;
4) al comma 6 le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive,”; le parole: “della pubblica istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’istruzione,”; dopo le parole: “nei limiti dei posti” sono inserite le seguenti: “vacanti e” e le parole “nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d’insegnamento” sono soppresse;
5) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili con il relativo punteggio, nel rispetto di modalità e limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno 7/10 o equivalente.”;
6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Il bando di concorso può prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l’incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione.”;
c) all’articolo 421:
1) al comma 1:
le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive,”;
le parole: “o capo del servizio centrale” sono soppresse;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) tre tra dirigenti del Ministero dell’istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica”;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) un dirigente tecnico del Ministero dell’istruzione”;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell’istruzione.”;
2) i commi 2, 3 e 5 sono soppressi”;
d) all’articolo 422:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. I concorsi per titoli ed esami di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli.;
2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono soppressi”;
e) all’articolo 423:
“1) al comma 1 le parole: ‘ispettore tecnico’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dirigente tecnico con funzioni ispettive’.
2) al comma 2 le parole: “ed il colloquio con la valutazione prescritta” e la parola: “anzidette” sono soppresse; dopo le parole: “dei punti assegnati per i titoli” sono inserite le seguenti: “, nel limite dei posti messi a concorso”;
3) i commi 3 e 4 sono soppressi”;
f) l’articolo 424 è abrogato;
g) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l’articolo 3-bis è abrogato».
Ricordiamo che una quota di partecipanti, fino al 10%, “è riservata ai soggetti che abbiano ottenuto l’incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico per almeno 3 anni”. E che l’esame si svolgerebbe “con due prove scritte e una orale”.