Concorso Dirigente scolastico, “titoli non superino un terzo della valutazione complessiva”. Ministero risponde: “Procedura legittima”

Una interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Irene Manzi (responsabile scuola del PD) ha avanzato al Ministero dell’Istruzione e del Merito la richiesta di agire in autotutela sulla valutazione dei titoli nel concorso riservato ai dirigenti scolastici, disciplinato dal decreto ministeriale 8 giugno 2023, n. 107. L’obiettivo era di riparametrare la valutazione in maniera proporzionale rispetto al concorso ordinario del 2017, garantendo il rispetto del principio secondo cui il punteggio attribuito ai titoli non deve superare un terzo del totale complessivo della valutazione.
L’iter della valutazione dei titoli e graduatoria nazionale
Nella risposta il Ministero ha chiarito che ad agosto è stata resa nota, in via provvisoria, la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali dei candidati che avevano superato la prova di accesso al corso intensivo di formazione e sostenuto la relativa prova finale. Nei successivi cinque giorni è stato possibile presentare reclami contro i punteggi assegnati, con l’intento di consolidare rapidamente le valutazioni e procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
A conclusione di tale fase, con il decreto ministeriale n. 2187 del 9 agosto, è stata approvata la graduatoria nazionale del concorso riservato. Il Ministero ha specificato che il processo di valutazione ha rispettato quanto stabilito dall’articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge n. 198 del 2022, secondo cui la partecipazione al corso era consentita ai candidati con un punteggio minimo di 6/10.
In applicazione di questa norma, l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 107 del 2023 ha stabilito che superano la prova i candidati con un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Inoltre, è stato previsto che il punteggio della prova di accesso al corso intensivo dovesse essere convertito su base decimale, mantenendo eventuali frazioni decimali.
L’articolo 11 dello stesso decreto ha inoltre richiamato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che all’articolo 8, comma 2, stabilisce che ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore a 10/30. Di conseguenza, il Ministero ha convertito i punteggi in base decimale, attribuendo un massimo di 10 punti alla prova e fino a 3 punti ai titoli, come previsto dalla normativa vigente.
Conferma della legittimità della procedura
Il Ministero ha, inoltre, citato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024, “confermando la bontà della predetta ricostruzione giuridica“.
“Sono stati fatti salvi – risponde il MIM – gli atti sulla base dei quali il Ministero ha provveduto ad attribuire i punteggi per i titoli dei candidati inclusi nella graduatoria: il TAR, dando pienamente ragione all’operato del Ministero, ha, inoltre, condiviso l’intento dell’amministrazione di ridurre il ricorso all’istituto delle reggenze, che produce inevitabili e gravose ricadute sulle procedure organizzative e gestionali delle stesse scuole“.
Immissioni in ruolo dei vincitori
Dopo la pubblicazione delle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli al Ministero, il 18 ottobre 2024 sono state fornite indicazioni agli uffici scolastici regionali. Questi hanno provveduto rapidamente alle nomine in ruolo dei vincitori, seguendo l’ordine della graduatoria definitiva. Il Ministero ha ribadito che i criteri applicati sono quelli auspicati dagli interroganti, garantendo coerenza con la normativa vigente.