Concorso a cattedra si rifà se nella commissione c’è un sindacalista e un sassofonista. Tar Palermo annulla classe di concorso Chitarra

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Commissione per la classe di concorso chitarra da rieleggere quando un membro è sassofonista, anziché chitarrista, e un altro componente rappresenti un sindacato. Lo ha stabilito il Tar Sicilia, Sezione II, Sentenza n. 1509 del 06 maggio 2022.

Il ricorso dei docenti di chitarra

Alcuni docenti precari di chitarra hanno partecipato alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di I e II grado, organizzata su base regionale e finalizzata alla definizione della graduatoria di vincitori per gli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria. Gli stessi erano stati esclusi dalla graduatoria degli ammessi, quindi hanno proposto ricorso lamentando due irregolarità.

Come deve essere composta la commissione di valutazione

Circa la composizione delle Commissioni di valutazione, il decreto n. 510/2020 prevede:

  • all’art. 7 che “1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e sono individuati ai sensi dell’art. 11.”;
  • all’art. 9 che “I docenti AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.”;
  • all’art. 11 che “Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all’USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3 lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.”.

Il docente di sassofono in luogo a quello di chitarra

All’art. 9 richiede, per ogni componente della commissione, la coerenza tra il settore accademico disciplinare e la classe di concorso oggetto della procedura concorsuale. Requisiti ribaditi anche dall’art. 11 del bando che, nel disciplinare il potere dirigenziale di individuare commissari idonei in assenza di aspiranti, richiede l’esperienza di docenza almeno triennale con riguardo alle “distinte” classi di concorso. Nella specie, uno dei componenti della commissione, risultava docente di sassofono inerente a una classe di concorso, del tutto differente da quella relativa alla chitarra. Il bando detta precisi requisiti di idoneità dei componenti della commissione così da consentire al dirigente, in caso di mancanza di aspiranti, di procedere alla nomina di soggetti in una più ampia platea rispetto ai docenti di ruolo, con requisiti di esperienza attenutati (3 anni in luogo di 5), per assicurare la coerenza tra il settore scientifico/accademico disciplinare del nominato commissario e il settore di concorso. Requisito suscettibile di un’interpretazione elastica così da consentire un’equivalenza tra insegnamenti di strumenti musicali appartenenti alla stessa classe, nel caso di specie, i cordofoni, a prescindere da ulteriori suddivisioni interne. Tale affinità di insegnamenti però non predicarsi con riferimento a strumenti appartenenti a differenti classi, nel caso di specie, i cordofoni e gli aerofoni, come il sassofono.

La presenza del commissario sindacalista

L’art. 35, c. 3, lett. e), del d.lgs. n. 165/2001, prevede che la “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”. Il bando di concorso contempla tra le cause ostative alla nomina di presidente e componente della commissione “a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso […] essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. I ricorrenti hanno evidenziato come il soggetto indicato, nominato componente della Commissione, abbia sottoscritto per la FLC CGIL, nel 2019, il contratto integrativo relativo al proprio Istituto comprensivo nel quale opera e svolge attività di consulenza presso lo sportello FLC CGIL. In particolare, nel contratto integrativo dell’istituto comprensivo Statale per l’a.s. 2019/2020 tale soggetto compare come sottoscrittore, rappresentante della FLC-CGIL, in grado pertanto di determinarne e manifestarne la volontà. Pertanto, secondo il Tar, detto soggetto non era un semplice iscritto o militante, avendo invece assunto un ruolo che manifesta un’attività di rappresentanza esterna del sindacato nell’ambito della contrattazione integrativa. Per l’effetto, il decreto di nomina della commissione esaminatrice è stato adottato in violazione della normativa e del bando di gara con conseguente illegittimità derivata dei successivi provvedimenti adottati.

La regressione del concorso

Il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e conseguente regressione della procedura concorsuale alla fase di nomina dei componenti della commissione per la classe di concorso.

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