ATA ex LSU: nuove assunzioni dal 1° settembre. Testo emendamento legge di Bilancio

In legge di Bilancio 2022 un’altra importante novità che interessa i lavoratori ex LSU. In arrivo un nuovo concorso per coprire i posti residuati dalla seconda fase assunzionale. A prevederlo un emendamento del M5S. La manovra 2022 è arrivata in aula al Senato, ora il testo passerà alla Camera blindato.
Nella nota del 26 agosto, il ministero dell’Istruzione, fornendo indicazioni operative sul conferimento delle supplenze sui posti residuati della procedura di internalizzazione degli ex LSU della scorsa estate (di cui all’art. 58, comma 5-sexies, del DL 21 giugno 2013, n. 69), scriveva:
“Non essendo ancora possibile, allo stato attuale, valutare se ricorrano i presupposti per l’espletamento dell’ulteriore fase assunzionale di cui al comma 5-septies, si evidenzia altresì la necessità di inserire nei contratti di supplenza un’apposita clausola risolutiva per l’eventualità in cui dovesse essere successivamente individuato un avente diritto alla nomina“.
Lasciando intendere appunto la previsione di una nuova fase assunzionale.
Ecco il testo dell’emendamento alla legge di Bilancio:
All’articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, il comma 5-septies, è sostituito dal seguente:
“5-septies. Nei limite di spesa dì cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell’ambito dei posti di cui al comma 5- ter, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1 settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.
I posti eventualmente residuati all’esito della procedure selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell’ordine di un’apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali dei, partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all’esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell’ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma a dei commi precedenti sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno del rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell’avvio della predetta procedura selettiva, al fine del garantire regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, ne ai fini giuridici ne a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l’aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione della domande determinate con decreto del Ministro dell’istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali per la pubblica amministrazione e dell’economia e della finanze, entro .sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione”»