Concorso ATA ex LSU, domande dal 21 giugno. Come presentare istanze e cosa dichiarare

Procedura selettiva per soli titoli ATA collaboratori scolastici ex lavoratori delle ditte che detenevano gli appalti di pulizie nelle scuole, domande di partecipazione dal 21 giugno. Come presentare le istanze e cosa dichiarare nelle medesime.
Concorso e requisiti di partecipazione
Con il DDG n. 951/2021, tramesso con nota n. 18686 del 16 giugno 2021, il Ministero dell’Istruzione bandisce il concorso per soli titoli, ai fini dell’assunzione in qualità di collaboratori scolastici degli ex lavoratori delle ditte appaltanti dei servizi di pulizia nelle scuole, portando così a termine la procedura di internalizzazione dei predetti servizi.
Possono partecipare al concorso i lavoratori che:
- sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domanda di partecipazione (ossia entro il 5 luglio 2021); - hanno svolto, per almeno 5 anni anche non continuativi (compresi gli anni 2018 e 2019), servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Il computo è effettuato ad anno solare.
Domande di partecipazione
Come presentare domanda
La domanda di partecipazione è:
- presentata dal 21 giugno al 5 luglio 2021 entro le ore 14.00;
- è indirizzata all’USR competente per territorio e, a pena di esclusione, presentata per l’Ambito territoriale della provincia in cui hanno sede le scuole nelle quali il candidato prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020;
- presentata telematicamente attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, cui accedere con credenziali SPID, oppure tramite “Istanze on Line (POLIS)”, cui accedere con le credenziali SPID ovvero con le credenziali rilasciate precedentemente.
Al fine suddetto, collegandosi a questo indirizzo, attraverso l’area “Ministero”, sezione “Concorsi” (Ministero > Concorsi > Procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi), i candidati accedono alla pagina dedicata alla procedura selettiva. In alternativa, è possibile accedere alla predetta pagina dedicata attraverso il bottone “vai al servizio” presente nella scheda relativa alla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, raggiungibile nell’area “Argomenti e servizi” > “Servizi Online”.
Per quanto riguarda i candidati residenti all’estero o ivi stabilimenti domiciliati, gli stessi:
- se hanno avviato la fase di abilitazione al servizio di Istanze OnLine prima del 1° marzo 2021, effettuano la prevista fase del riconoscimento fisico presso la sede dell’Autorità consolare italiana; l’USR, poi, registra gli stessi (candidati) nel sistema POLIS;
- se, invece, l’accreditamento è successivo alla data del 1° marzo 2021, gli stessi utilizzeranno, ai fini della presentazione delle istanze, le credenziali SPID.
Cosa dichiarare nella domanda
Nelle domande di partecipazione i candidati dichiarano:
- i dati anagrafici, di residenza e recapito [cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; indirizzo di residenza e di domicilio (se diverso dalla residenza), numero di telefono (facoltativo), recapito di posta elettronica ordinaria o certificata];
- il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’UE ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’articolo 7 della legge n. 97/2013. I soggetti di cui all’articolo 38 del D.lgs. n. 165/2001 dichiarano di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del DPCM n. 174/1994;
- di aver conseguito il titolo di studio d’accesso alla procedura, con l’esatta indicazione della scuola che lo ha rilasciato e dell’anno scolastico di conseguimento (in caso di titolo conseguito all’estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento o di richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione);
- il requisito di servizio richiesto per l’accesso, con l’esatta indicazione degli anni e/o periodi in cui sono stati assunti a tempo determinato o indeterminato, del datore di lavoro, della matricola INPS aziendale e della provincia di servizio (a tal fine è possibile allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l’istituzione scolastica presso la quale è stato prestato);
- di non essere inclusi nella graduatoria di cui all’articolo 1/622 della legge n. 205/2017 e di non essere inseriti nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter dell’articolo 58 del DL n. 69/2013;
- di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
- di non aver riportato condanne penali per reati di cui all’articolo 73 del DPR n. 309/1990 o per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609- novies del codice penale;
- di non essere stati destinatari di sanzioni interdittive all’esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l’interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
- di non aver riportato condanne penali per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una PA e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 313/2002; in caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento;
- il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero le ragioni del mancato godimento di tali diritti;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- l’eventuale possesso di titoli di preferenza previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 487/94;
- l’eventuale possesso di titoli previsti dall’articolo 5, comma 3, del DPR 487/94 e in particolare l’appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n. 68/99 e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del D.lgs. 66/2010;
- l’eventuale possesso dei requisiti per fruire dei benefici di cui agli articoli 21 e 33 della legge n. 104/92;
- la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020;
- i titoli valutabili ai sensi dell’Allegato A/1 al DI 156/2021 “Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di collaboratore scolastico del decreto ministeriale”;
- la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
Evidenziamo che:
- per ciascun titolo culturale, i candidati indicano l’istituzione o le istituzioni scolastiche o formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione, la valutazione o il voto e la data del conseguimento; se il titolo è stato conseguito all’estero, devono indicare gli estremi del provvedimento o della richiesta di riconoscimento (in Italia) del titolo stesso, entro la data ultima di presentazione dell’istanza di partecipazione;
- per ciascun titolo di servizio previsto di cui ai punti B1, B2, B4 e B5 della suddetta Tabella A/1, i candidati indicano l’istituzione scolastica o l’amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l’indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita;
- per i titoli di servizio di cui al punto B3 della suddetta Tabella A/1, i candidati indicano gli anni e/o i periodi, il datore di lavoro, la matricola INPS aziendale e la provincia in cui ha prestato servizio, per i quali i possono allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l’istituzione scolastica presso la quale è stato prestato. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, sono valutati solo i periodi ulteriori rispetto ai 5 anni richiesti per accedere alla procedura. In caso di mancato perfezionamento dell’anno, sono considerati validi i mesi e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni;
- per i titoli di servizio di cui al punto B6 della suddetta Tabella A/1, i candidati dichiarano l’esatta indicazione degli anni e/o dei periodi, dei soggetti imprenditoriali datori di lavoro e della provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l’istituzione scolastica presso la quale è stato prestato.
Tutte le suddette dichiarazioni sono rifasciate dai candidati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR m. 445/2000, pertanto eventuali dichiarazioni mendaci, atti falsi o con dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Alla domanda, leggiamo sempre nell’articolo 5 del DDG n. 951/2021, a pena di esclusione, è allegata una copia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di validità e del codice fiscale.
Puntualizziamo, infine, che:
- non sono prese in considerazione le domande non contenenti le indicazioni relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura selettiva e alle dichiarazioni previste dal bando;
- che, relativamente all’indirizzo PEO o PEC, dove ricevere le comunicazioni relative al concorso, il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente eventuali variazioni con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione, infatti, non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.