Concorso ATA ex LSU, 590 posti in 16 regioni: c’è tempo fino all’8 settembre
Entro l’8 settembre è possibile partecipare alla terza procedura assunzionale finalizzata alla stabilizzazione del personale ex LSU nei ruoli di collaboratori scolastici. Per accedere alla selezione è necessario essere stati dipendenti di ditte di pulizia e aver svolto il servizio presso scuole statali.
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La procedura si svolge in 16 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, con la seguente suddivisione provinciale:
ABRUZZO:
Chieti
L’Aquila
Teramo
BASILICATA:
Potenza
CALABRIA:
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Reggio Calabria
Vibo Valentia
CAMPANIA:
Avellino
Caserta
Napoli
FRIULI VENEZIA GIULIA:
Gorizia
Pordenone
Udine
LAZIO:
Frosinone
Rieti
LIGURIA:
La Spezia
LOMBARDIA:
Bergamo
Como
Lecco
Lodi
Mantova
Monza e Brianza
Sondrio
MOLISE:
Isernia
PIEMONTE:
Asti
Biella
Vercelli
PUGLIA:
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
SARDEGNA:
Cagliari
SICILIA:
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
TOSCANA:
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa-Carrara
Pisa
Prato
UMBRIA:
Terni
VENETO:
Belluno
Venezia
I requisiti
La procedura è riservata al personale ex LSU che non abbia potuto partecipare all’iter concorsuale per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. Si ricorda infatti che si tratta della terza procedura assunzionale.
Per partecipare sono necessari la terza media e un servizio di almeno 5 anni svolto presso scuole statali come dipendenti delle ditte di pulizia; più precisamente:
Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e hanno svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.
Il computo è effettuato sull’anno solare. In caso di mancata maturazione dell’anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del requisito di partecipazione, relativo all’anzianità di servizio quinquennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d’anno sono da considerare quale servizio effettivo.