Concorso ATA 24 mesi, una commissione valuta la domanda. Quando si può essere esclusi. Domande nulle

Sono scaduti ieri 18 maggio i termini per la presentazione delle domande del concorso ATA 24 mesi, per soli titoli. Le graduatorie di prima fascia sono utili per le supplenze e i ruoli nell’anno scolastico 2022/23. Per la valutazione della domanda viene nominata una commissione. Alcuni Uffici scolastici hanno già pubblicato gli avvisi relativi alla costituzione della commissione giudicatrice.
Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell’art.555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell’area B.
Per i concorsi dell’area A si applicano le disposizioni dell’art.11 – lett. b) del D.P.R.31 maggio 1974, n.420.
La suddivisione dei profili ATA:
A) Collaboratore scolastico (CS), presente in tutte le scuole.
AS) Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR), presente solo negli istituti agrari.
B) Assistente Amministrativo (AA), presente in tutte le scuole, Assistente Tecnico (AT), presente solo nelle scuole secondarie di II grado, Cuoco (CU), previsto solo per nei convitti/educandati, Infermiere (IF), previsto solo nei convitti/educandati, Guardarobiere (GU), previsto solo nei convitti/educandati.
Commissioni Area B
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono così composte:
a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l’altro docente d’istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle quali vertono le prove di esame;
b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato con qualifica non inferiore alla ottava dell’amministrazione scolastica centrale e periferica e l’altro appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.
2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato dalle competenti autorità sanitarie.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla VI dell’ amministrazione scolastica centrale e periferica.
4. Almeno un terzo dei componenti della commissione dev’essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.
Commissioni Area A
Per le carriere esecutive ed ausiliarie: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione e l’altro appartenente alla
carriera del personale non docente, con almeno cinque anni di anzianità.
Esclusione dal concorso
Nell’ordinanza 21/2009 vengono indicati i motivi di esclusione dal concorso, della nullità della domanda, nonché la possibilità di fare ricorso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni concernenti l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione
prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
Domande nulle
Sono nulle le domande d’inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art.8, comma 3).
L’inammissibilità o la nullità della domanda, l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
I candidati che abbiano richiesto l’aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
Ricorsi
Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l’ inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso
o viene disposta l’ esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica.