Concorso a cattedra, prove suppletive anche per laureati non abilitati ma resta esclusa immissione con riserva nella graduatoria

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Tra le varie ordinanze di accoglimento delle richieste dei docenti di precari di partecipare al concorso a cattedra 2016 che alcuni TAR stanno accogliendo a favore dell’espletamento di prove suppletive, trova una singolare posizione l’Ordinanza del Consiglio di Stato 4410/2016, che ammette alle prove anche docenti in possesso solo del titolo di studio (laurea) e non abilitazione come richiesto dal bando, ma nega l’accesso all’eventuale graduatoria finale.

Leggiamo infatti nell’ordinanza

“Considerato che sulla base dell’ulteriore precedente di Sezione costituito dall’ordinanza n. 1836/2016 del 18.5.2016 “ la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (…) con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione ”;

Considerato che nel caso di specie, in occasione dell’ordinanza impugnata, pur ritenendo che “ a decorrere dall’anno 2010 risultano essere stati banditi due cicli di TFA per gli anni accademici 2011/2012 e 2014/2015, due percorsi formativi per il sostegno e un PAS per l’anno 2013 ”, non risulta che il Giudice di primo grado abbia incontrovertibilmente assodato che i ricorrenti non li abbiano frequentati pur potendolo effettivamente fare;

Ritenuto di conseguenza che l’invocata tutela cautelare possa essere adeguatamente soddisfatta disponendosi la sollecita fissazione della trattazione del merito di primo grado, ai sensi dell’articolo 55, co. 10 c.p.a., peraltro contestualmente ammettendo nelle more i ricorrenti al concorso ai soli fini dell’espletamento delle prove, restando esclusa nell’eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella relativa graduatoria;”

Dunque l’ordinanza si fa carico della responsabilità di ammettere alle prove (già calendarizzate dal Miur per il mese di aprile 2017) ma non dell’inserimento nella relativa graduatoria. Sarà la sentenza di merito a decidere.

D’altronde il problema dell’inserimento in graduatoria dei candidati vincitori delle prove suppletive non è di poco conto, dal momento che non esiste un precedente normativo per la scuola nè il bando del febbraio 2016 prende in considerazione tale ipotesi.

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