Concorso 2020, Ministero ammette errore nel quesito in tema di “condominio” per la classe di concorso Scienze giuridico-economiche A046

WhatsApp
Telegram

Il Ministero fa “mea culpa” in ordine al quesito in tema di “condominio” somministrato al concorso 2022 durante lo scritto per la classe di concorso “Scienze giuridico-economiche”: le ricorrenti vengono ammesse all’orale, lo superano e vengono inserite in graduatoria. Ma il Ministero, in sede di giudizio dinanzi al Tar Lazio (Sezione III Bis, Sentenza 27 marzo 2024, n. 6042), non argomenta e viene condannato alle spese.

La domanda sul “condominio” al concorso 2022

Nove candidate si sono rivolte al Tar per richiedere l’annullamento degli atti coi quali è stato accertato il loro mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100 nella prova scritta del concorso ordinario DD n. 499 del 21 aprile 2020 per il reclutamento di personale docente, per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche) a cui hanno partecipato.

Le stesse hanno lamentato l’erroneità nella formulazione del quesito della prova concorsuale indetta a carattere nazionale per il turno del 19 maggio 2022, rientrante nell’elenco T5 “Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?”. La domanda cautelare incidentalmente presentata dalle ricorrenti è stata accolta.

Ecco il quesito in questione

Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?

[a] Quando i condomini sono più di quattro
[b] In tutti i casi in cui i condomini lo dovessero ritenere opportuno
[c] Quando i condomini sono superiori a dieci
[d] Quando i condomini sono superiori a tre

Il revirement e l’ammissione all’orale

Il Tar ha dato atto che il quesito contestato è stato oggetto di revirement da parte della stessa amministrazione e le nove ricorrenti sono state ammesse all’orale e hanno pure superato tale ulteriore prova. Le stesse sono state anche inserite in graduatoria, senza riserva alcuna, pertanto, per gli stessi giudici, sussistono sufficienti elementi per ritenere che la loro posizione sia fondata, anche considerando che l’amministrazione non ha dedotto alcunché in giudizio, con conseguente operatività del principio di non contestazione sancito dall’art. 64 c.p.a.

L’esplicito annullamento degli atti del concorso

Al contempo il collegio di giudici amministrativi ha osservato che l’assenza di un esplicito riconoscimento in atti, da parte del Ministero, del formale autoannullamento del quesito contestato, non consente agli stessi togati di ritenere sussistente un’ipotesi di cessata materia del contendere, oppure una sopravvenuta carenza di interesse, e per l’effetto hanno proceduto a un’esplicita statuizione di annullamento degli atti impugnati, nella parte di interesse, con conseguente consolidamento della posizione delle ricorrenti. Di conseguenza il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri