Concorso 2004 Dirigenti in Sicilia – Ricorrenti “ricorretti”: artificio linguistico o ingiustizia conclamata?
Salvatore M. – Con nota avente ad oggetto "Concorso per l’accesso alla qualifica di Dirigente scolastico di cui al D.D.G. 22.11.2004- Ricorrezione elaborati in esecuzione della L. n. 202/2010 e del D.M. n. 2/2011”, lo scorso 3 febbraio l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha comunicato che la relativa commissione di concorso avrebbe iniziato i lavori di ricorrezione giorno 8 dello stesso mese e che, “presumibilmente”, essi si sarebbero conclusi entro il mese di giugno 2012.
Salvatore M. – Con nota avente ad oggetto "Concorso per l’accesso alla qualifica di Dirigente scolastico di cui al D.D.G. 22.11.2004- Ricorrezione elaborati in esecuzione della L. n. 202/2010 e del D.M. n. 2/2011”, lo scorso 3 febbraio l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha comunicato che la relativa commissione di concorso avrebbe iniziato i lavori di ricorrezione giorno 8 dello stesso mese e che, “presumibilmente”, essi si sarebbero conclusi entro il mese di giugno 2012.
La ricorrezione è stata prevista al comma secondo dell’art. 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, per tutti coloro che, dice la norma, “hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato”.
Come è noto nel 2009 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia, tribunale di appello per i ricorsi amministrativi in Sicilia, annullò un corso – concorso a posti di dirigente scolastico, scatenando le reazioni di tutti coloro che nel frattempo, tramite esso, erano diventati dirigenti scolastici e che non avevano alcuna intenzione di ripercorrere ex novo l’intera procedura concorsuale.
Così, dopo un periodo di “congelamento” della loro posizione, il Parlamento approvò la famosa legge n. 202/2010 (cd. “salva presidi”), con procedura in sede deliberante, quindi con il consenso quasi unanime delle forze politiche.
Cosa prevede quella legge?
Ad un’analisi attenta le disposizioni della normativa di cui sopra, comportando una necessaria “rinnovazione” concorsuale, in essa sancita al fine di porre rimedio (o cancellare?) al giudicato amministrativo, creano tre diverse posizioni:
a )i dirigenti scolastici (ex) vincitori, che sostengono una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio, valutata con “esito positivo” e al termine della quale vengono riconfermati nei ruoli;
b) gli idonei, cioè coloro i quali, pur avendo superato tutte le prove concorsuali non erano riusciti ad essere immessi in ruolo, che sostengono una prova scritta su un argomento a loro scelta del corso di formazione, valutata con esito positivo, ai fini dell’immissione in ruolo;
c) i partecipanti, cioè tutti quelli che “hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato”, i cui compiti verranno ricorretti e, per coloro i quali la ricorrezione avrà esito positivo, è prevista la partecipazione ad un corso di formazione semestrale, concluso con una prova orale selettiva (n.b. le altre due sopra sono prove valutate non selettivamente, ma “con esito positivo”).
Come facilmente prevedibile le prove scritte per i dirigenti scolastici “congelati” e gli idonei, superate “con esito positivo” sono state effettuate celermente tra i mesi di luglio e agosto 2011, in modo da consentire le operazioni di mobilità e le relative immissioni in ruolo.
Per i partecipanti è stata avviata invece una complessa procedura di ripristino dell’anonimato (ma è davvero ripristinabile?) e, come spiegato sopra, è iniziata la “ricorrezione”.
Questi i fatti, seppur molto genericamente. Ad una prima impressione, a dir il vero poco attenta e fallace, sembrerebbe tutto risolto; un vero e proprio apparente “vissero tutti felici e contenti”.
La domanda però sorge spontanea: che fine hanno fatto i “ricorrenti”, cioè coloro che con tenacia hanno fatto ricorso giurisdizionale e ottenuto l’annullamento del concorso?
Gli è stato forse riconosciuto il bene della vita, almeno in parziale attuazione di quanto stabilito dalla magistratura amministrativa, o semplicemente la loro posizione è stata obliterata dal legislatore, che li ha inseriti nel calderone dei “ricorretti”?
Inoltre, con una nota ministeriale a firma del direttore generale Chiappetta, datata 14 gennaio 2011, si è stabilito che coloro i quali hanno superato gli scritti durante il concorso annullato, poi bocciati all’orale, saltino la ricorrezione e siano ammessi a frequentare direttamente il corso di formazione.
A questo punto la domanda posta sopra appare davvero doverosa di risposta.
Premesso che a giudizio di chi scrive la nota di cui sopra e l’applicazione dell’USR, seppur in prevedibile autotutela e in esercizio di discrezionalità amministrativa, appaiono in netto contrasto con quanto previsto dall’articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che fa esplicito riferimento a tutti coloro che hanno partecipato alle prove scritte, curioso è che davvero i ricorrenti siano stati ignorati dal legislatore, dal Ministero e dalle sue articolazioni territoriali.
Di certo però pare che non si siano arresi. Al Tar del Lazio è in discussione il ricorso n. 3265/2011 che concerne la richiesta di annullamento della “rinnovazione concorsuale” e del conseguente invio della legge n. 202/2010 alla Corte Costituzionale, per l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Pur non volendo entrare nel merito del ricorso e volendo rispettare le decisioni che il tribunale amministrativo regionale emetterà, diversi elementi sono da porre in evidenza:
a) il non eccessivo numero di ricorrenti; sono circa un centinaio e alcuni di loro sono quei “bocciati all’orale” di cui si è parlato;
b) l’effettiva precarietà giuridica delle disposizioni della legge 202, già solo quando crea una discriminazione tra posizioni concorsuali, con valutazioni diverse e nemmeno chiarisce cosa voglia dire “giudizio di idoneità” per coloro che dovessero sopravvivere o meno alla ricorrezione;
c) la configurazione di una probabile violazione di giudicato;
d )la totale obliterazione della posizione dei ricorrenti.
In particolare, sull’ultimo punto: come è possibile che chi ha presentato ricorso, ha avuto già i compiti ricorretti molte volte (come risulta essere stato per diversi ricorrenti), ha ottenuto l’annullamento del concorso, sia totalmente ignorato dal legislatore?
Paradossalmente gli unici “fregati” da questa vicenda appaiono proprio coloro che con più tenacia hanno inseguito quello che per loro è il “bene della vita” e che la legge sia stata posta in essere, più che per salvaguardare il sistema scolastico siciliano, per metterlo a rischio nuovamente.
Un altro annullamento potrebbe avere effetti devastanti sulla stragrande maggioranza delle istituzioni scolastiche autonome siciliane.
Esiste un rimedio? E’ possibile evitare pronunciamenti tardivi e demolitori della magistratura?
Ad opinione di chi scrive, vista la contorta elaborazione della legge 202/2010, al fine di proteggere tutti gli attori di questa complessa vicenda, l’unica soluzione vera sta nel riconoscimento, da parte del legislatore, della posizione di questi combattivi “ricorrenti ricorretti”, con un intervento ad hoc, rispettoso della Costituzione, che chiuda legislativamente la questione.
Tutto ciò in modo che l’espressione appena citata rimanga solo un artificio linguistico e non si trasformi in una ingiustizia conclamata.