Concorsi secondaria: vincitori non abilitati assunti in regione di partecipazione
Il vincitore di concorso non abilitato è assunto dapprima a tempo determinato stipulando il relativo contratto con l’USR della regione di partecipazione e a cui afferisce la scuola scelta.
Concorsi PNRR 1 e 2
Infanzia/primaria e secondaria
Chiuse le funzioni per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi PNRR 2024 scuola secondaria e scuola dell’infanzia/primaria, proseguono in diverse regioni e per diverse classi di concorso/tipologie di posto le procedure dei concorsi infanzia/primaria e secondaria PNRR1. Ciò, nonostante le previsioni di cui all’articolo 14-bis del DL n. 71/2024, che ha previsto la possibilità di concludere le immissioni in ruolo a.s. 2024/25 entro il 31/12/2024, attingendo da GM pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2024.
I concorsi suddetti – PNRR1 e PNRR2 – sono disciplinati dai medesimi decreti ministeriali:
- DM n. 205 del 26 ottobre 2023, come integrato dal DM 214/2024, per la scuola secondaria
- DM n. 206 del 26 ottobre 2023, come integrato dal DM 214/2024, per la scuola dell’infanzia e primaria
Fine fase transitoria secondaria
Per la scuola secondaria, come si legge nel DM 205/2023, sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 59/2017, il 31 dicembre 2024 è terminata la fase transitoria che ha permesso la partecipazione al concorso anche a docenti non abilitati in possesso di: laurea + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/22 oppure laurea + almeno 30 dei 60 CFU/CFA del percorso universitario abilitatane.
Si passa adesso alla fase ordinamentale, ragion per cui potranno partecipare ai prossimi concorsi per la scuola secondaria gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea + abilitazione oppure
- laurea + 3 anni di servizio (negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico)
[Per gli ITP, invece, vi è stata un’ulteriore proroga. Leggi qui]
Vincitori non abilitati concorsi ordinamentali
Anche dai prossimi concorsi, pertanto, potranno essere assunti aspiranti privi dell’abilitazione, ossia coloro i quali accederanno con: laurea + 3 anni di servizio (con le caratteristiche sopra indicate).
Quale percorso seguiranno i suddetti aspiranti? Lo stesso degli aspiranti di cui al concorso PNRR1 e PNRR2: assunzione a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione. Come ormai sappiamo, però, qualora un aspirante si iscriva al concorso da non abilitato e poi consegua il titolo prima dell’assunzione, lo stesso sarà immesso direttamente in ruolo.
Di seguito lo specifico percorso che seguono i vincitori di concorso non abilitati, siano essi assunti dal concorso PNRR1, sia essi assunti dal concorso PNRR2, siano essi assunti dai futuri concorsi banditi in via ordinamentale (ai quali, come detto, potranno partecipare solo gli abilitati o gli aspiranti in possesso di laura + 3 anni di servizio).
Concorso PNRR1 e 2: vincitori non abilitati
I vincitori di concorso non abilitati (come si legge negli articoli 13/2 e 18-bis/4 del D.lgs. 59/17):
– sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale cui afferisce l’istituzione scolastica scelta;
– conseguono l’abilitazione:
- acquisendo 30 dei 60 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i partecipanti laurea + con 3 anni di servizio (requisito previsto in via ordinamentale, quindi anche dopo il 31/12/24)
- acquisendo 36 CFU/CFA, i partecipanti con laurea + 24 CFU (requisito cessato di esistere il 31/12/24)
- completando il percorso, i partecipanti con almeno 30 dei 60 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (requisito cessato di esistere il 31/12/24)
– conseguita l’abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio.
Sede vincitori non abilitati
Nonostante il primo contratto dei vincitori di concorso non abilitati sia a tempo determinato, la sede (ossia la scuola) assegnata non cambia ma resta la medesima, come si legge nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017:
5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che …
Dunque:
- il neoassunto svolge l’anno di prova nella scuola di assunzione (quella scelta o meglio assegnata in base alle preferenze espresse nella seconda domanda per il ruolo; con la prima si ottiene l’assunzione e la provincia di titolarità);
- il neoassunto è confermato in ruolo nella suddetta scuola;
- il neoassunto deve restare nella stessa scuola – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre anni (compreso il periodo di prova);
- ai succitati tre anni si aggiunge – per i non abilitati – l’anno a tempo determinato (sempre nella stessa scuola), nel corso del quale conseguono l’abilitazione.
Del resto anche negli art. 13/2 e 18-bis/4 dello stesso D.lgs. 59/2017 (articoli sopra citati in merito alla stipula del contratto a tempo determinato) non si parla che di una sola scelta da parte del docente individuato per l’assunzione.
[Cancellazione dalle GM, GaE e GI: leggi qui – Vincolo triennale leggi qui]
Quesito
Scrivo dopo che ho letto degli articoli sul vostro sito per sciogliere alcuni dubbi. Ho appena concluso tutte le prove per il Concorso straordinario TER nel Lazio per la classe di concorso A030. Non so ancora se risulterò vincitore, ma ho delle buone possibilità. Non ho ancora l’abilitazione sulla materia (ma ho 24 cfu e a giugno sarò specializzato sul sostegno). Ecco i miei dubbi:
1.Con questi titoli, da quello che ho letto, a settembre 2025 non potrò svolgere direttamente l’anno di prova, giusto?
No: sarà prima assunta a tempo determinato; conseguirà l’abilitazione nel corso dell’anno a tempo determinato; poi l’a.s. successivo sarà assunta in ruolo e sottoposta al periodo di prova. Se dovesse conseguire l’abilitazione prima dell’assunzione, però, sarebbe assunta direttamente in ruolo, dichiarando l’abilitazione nella seconda domanda per il ruolo (quella per la scelta della sede/scuola). Specializzandosi su sostegno, infatti, potrebbe seguire l’abilitazione con un percorso da 30 CFU/CFA (art. 13/2 DPCM del 4 agosto 2023) e quindi essere assunta direttamente a tempo indeterminato, tuttavia, se individuata prima per il ruolo (prima del conseguimento dell’abilitazione), non cambierebbe nulla.
2. Se sì, mi assumeranno a tempo determinato sempre nel Lazio per poter prendere poi l’abilitazione nell’A.S. prossimo, anche se io sono iscritto alle GPS in Abruzzo? Oppure devo rimanere nella mia regione fino a quando non sarò abilitato?
L’assunzione avviene nella regione in cui si vince il concorso. Sottoscriverà, infatti, il contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale cui afferisce l’istituzione scolastica scelta. Il fatto di essere inclusa nelle GPS di una provincia della regione Abruzzo non influisce, trattandosi di procedure distinte e separate. Forse la lettrice fa confusione con la previsione di cui all’art. 14-bis del DL 71/24, in base alla quale i docenti individuati per il ruolo entro il 31/12/2024, qualora beneficiari di una supplenza annuale per l’a.s. 24/25 nella stessa regione e nella stessa classe di concorso per cui sono risultati vincitori, sono stati confermati su tale posto. Non è il caso della lettrice e la misura è rimasta vigente sino al 31/12/2024.
3. Per l’abilitazione, con la specializzazione sul sostegno e i 24 CFA acquisiti (anzi, il mio piano di studi ne ha 48 in materie psicologiche-antropologiche e pedagogiche) posso fare il percorso abbreviato per l’abilitazione? Se sì in cosa consiste? Grazie mille, le vostre informazioni mi sono sempre molto utili.
Come detto sopra, se consegue l’abilitazione prima dell’assunzione con il percorso da 30 CFU, sarà assunta direttamente in ruolo. Viceversa, dovrebbe seguire il previsto percorso da 36 CFU/CFA (allegato 5 al DPCM 4/8/23). Quanto al riconoscimento di ulteriori CFU/CFA nell’ambito del citato percorso, è intervenuto il Ministero con un’apposita FAQ:
10) A fronte dell’immatricolazione al percorso 60 CFU da parte di un candidato che abbia conseguito i 24 CFU (DM 616/2017 entro il 31/10/2022), per il quale viene disposta l’applicazione del percorso allegato 5, deve essere considerato anche possibile il riconoscimento di ulteriori 7 CFU per le attività formative del percorso e di ulteriori 3 CFU nel tirocinio diretto e indiretto come previsto dall’allegato B?
Sì. Il riconoscimento rientra nella regolamentazione generale. In ogni caso il riconoscimento di crediti ulteriori rispetto ai 24 non può essere superiore a 7 per le attività formative e 3 per l’eventuale tirocinio.
Consigliamo alla lettrice di approfondire l’argomento riconoscimento CFU/FCA, leggendo Percorsi abilitanti 60 CFU, ho i 24 CFU. Restano solo 36 CFU da conseguire? FAQ ufficiale Ministero Università [AGGIORNATO]
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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