Concorsi scuola PNRR2, domanda commissari scade oggi 2 gennaio. Chi può presentare candidatura. GUIDA

Concorsi scuola PNRR2: entro oggi 2 gennaio 2025 ore 23:59 dirigenti scolastici, docenti, dirigenti tecnici e professori universitari potranno presentare la propria candidatura per far parte delle commissioni che si occuperanno della valutazione dei candidati nel corso della procedura. Commissioni distinte per classi di concorso e tipologie di posto. I requisiti sono indicati agli articoli da 14 a 19 del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 e all’articolo 13 del Decreto del Direttore Generale 10 dicembre 2024, n. 3060 per infanzia e primaria e n. 3059 per la scuola secondaria.
Chi può candidarsi
Docenti AFAM, Dirigenti Scolastici, Dirigenti Tecnici, Docenti delle Istituzioni Scolastiche, Professori Universitari in servizio o in quiescenza. Gli avvisi per la presentazione della domanda.
Avviso commissioni infanzia e primaria
Avviso commissioni scuola secondaria
Dirigenti Scolastici, Dirigenti Tecnici e Professori universitari possono proporre la candidatura come Presidente.
Ciascuna commissione è composta da:
- un presidente
- due docenti, cui si aggiunge in qualità di membro aggregato un docente titolare dell’insegnamento della lingua inglese, a meno che tra i componenti (ossia i due docenti membri della commissione) non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24, A-25 o B-02.
A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze di cui alla tabella n. 9 (relativa al comparto scuola), allegata al DPCM del 26 giugno 2015.
- per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente
- la composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
- i membri aggregati svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze linguistiche (per la lingua inglese);
- qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni (per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti), con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente (dati i numeri tale condizione, nel concorso PNRR2, potrà verificarsi per poche classi di concorso/tipologie di posto).
Requisiti docenti
Se si presenta la candidatura in qualità di Docente delle istituzioni scolastiche l’incarico scelto può essere
- commissario
- membro aggregato lingua inglese
La classe di concorso, necessariamente, dovrà essere presente nella regione scelta. Non è previsto esonero servizio.
Bisogna indicare i Requisiti obbligatori
- essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio nel sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso (posto comune o posto sostegno).
- avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.
N.B. E’ obbligatorio inserire il Curriculum Vitae
Requisito facoltativo: titolo di accesso per l’insegnamento della lingua inglese.
Bisogna indicare i Dati di servizio Docente delle istituzioni Scolastiche
I docenti AFAM, al fine di essere nominati in qualità di componenti le commissioni, devono:
- appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso;
- aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.
Precedenze
Ai fini della nomina come componente di commissione, costituisce criterio di precedenza il possesso di uno dei seguenti titoli:
- dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 al DDG 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51/6 della L. n. 449/1997 ovvero dell’articolo 1/14 della L. n. 230/2005 ovvero dell’articolo 22 della L. n. 240/2010; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
- aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
- per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
- diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
- diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Requisiti presidenti
Gli aspiranti presidenti delle commissioni istituite per i posti comuni devono possedere i requisiti di seguito indicati:
- per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
- per i dirigenti tecnici, preferibilmente appartenere o essere appartenuti allo specifico settore;
- per i dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.
Questi, invece, i requisiti degli aspiranti presidenti delle commissioni istituite per i posti di sostegno:
- per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione su sostegno;
- per i dirigenti tecnici, preferibilmente aver maturato documentate esperienze nell’ambito del sostegno ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione su sostegno. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
- per i dirigenti scolastici, preferibilmente dirigere o aver diretto scuole del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
ATTENZIONE i componenti che aspirano all’incarico inviano la domanda ma la sola presentazione non è garanzia di nomina, dipende dal numero delle candidature. Inoltre il Ministero avverte: saranno possibili ulteriori aggregazioni dopo l’acquisizione delle domande di partecipazione dei candidati (domanda scaduta il 30 dicembre 2024, per cui non si hanno ancora i risultati) e, conseguentemente, la regione scelta potrebbe non avere più competenza per la classe di concorso/tipo posto selezionato.
Candidature solo online
Per candidarsi, è necessario accedere al Portale Unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) utilizzando le credenziali SPID, CIE o un’utenza valida per l’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con abilitazione al servizio “Istanze on Line (POLIS)“.
In alternativa, è possibile utilizzare l’applicazione “Concorsi e procedure selettive” raggiungibile tramite il sito www.mim.gov.it, seguendo il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.
Si precisa che solo le istanze presentate online attraverso queste modalità saranno prese in considerazione.
Quanto si guadagna
Se non ci sono candidature in numero sufficiente
In caso di indisponibilità oppure carenza di candidati con i requisiti suddetti, il dirigente preposto all’USR:
- nomina in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso cui si riferisce la procedura concorsuale; oppure
- nomina personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.
Chi non può svolgere incarico
Non possono svolgere l’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici, coloro i quali si trovino in una delle condizioni di seguito riportate:
- avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
- avere in corso procedimenti disciplinari, ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
- essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
- essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso;
- a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
- svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
- essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
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