Concorsi scuola, Ministero può chiedere rettifiche istanze e avviare accertamenti. Il soccorso istruttorio: cos’è e cosa dicono le sentenze
L’articolo 6 comma 1 lettera b della legge 241 del 1990 afferma che il responsabile del procedimento amministrativo, dunque l’Amministrazione Pubblica, accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, puo’ chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo’ esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. Riportiamo ora alcune massime della giurisprudenza amministrativa su tale fattispecie che viene invocata ultimamente con maggior assiduità anche nel comparto scuola.
Il soccorso istruttorio e la violazione della par condicio
“Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa “Il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio” (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 3331/2019)”.
Il soccorso istruttorio e le modalità telematiche
Osserva in proposito il T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 22-06-2020) 01-07-2020, n. 7406 “che nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale a garantire la partecipazione dei concorrenti. Ed invero, le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che per problematiche di tipo tecnico sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e p.a. e fra pp.aa. nei reciproci rapporti (Tar Lazio 8312/2016; CDS 5136/2017). In tal senso stato osservato che “nel caso di specie, si è giunti ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della pubblica amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche e che pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” Tar Puglia, Bari 896/2016). Ne deriva che pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindersi dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 L. n. 241 del 1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico”.
Il soccorso istruttorio non deve diventare espediente per la legge
Il T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 04/03/2019, n. 324 afferma che “in materia di concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, le opportunità di regolarizzazione della domanda avvalendosi dell’istituto del soccorso istruttorio non possono tradursi in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare ad irregolarità non sanabili correlate alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti”.
Quando va contestato la mancata attivazione del soccorso istruttorio?
“La mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della Commissione avrebbe dovuto essere puntualmente contestata con la proposizione di apposito motivo di impugnazione sin dal ricorso introduttivo, mentre è inammissibile la censura con la quale la questione è stata tardivamente proposta con la memoria conclusiva peraltro non notificata. La censura sarebbe nondimeno infondata alla luce della giurisprudenza per la quale “Nei concorsi pubblici, è onere di ciascun candidato -anche in omaggio alla natura selettiva della procedura ed alla conseguente esigenza di rispettare rigorosamente la par condicio fra i concorrenti- attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli, non essendo l’Amministrazione tenuta al soccorso istruttorio” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 13 luglio 2018, n. 1420; Consiglio di Stato, sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2118)”. Così il T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., (ud. 05-11-2019) 20-01-2020, n. 115 .
Quando la procedura è complessa l’Amministrazione deve garantire il soccorso istruttorio
“Il Collegio è, infatti, dell’avviso che, a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione e la compilazione della domanda si riveli, come nel caso di specie, di particolare complessità, l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non possa esimersi dall’attivare – tanto più a fronte di una specifica istanza in tal senso dell’interessato – l’istituto del soccorso istruttorio di cui al citato art. 6 della L. n. 241 del 1990”. Così il T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., (ud. 22-05-2019) 07-06-2019, n. 7455.
L’Amministrazione nelle procedure selettive deve attivarsi per garantire il soccorso istruttorio
“Proprio in ossequio al principio del “favor partecipationis” nelle procedure selettive, in un contesto in cui la “lex specialis” non era del tutto univoca, l’Amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, consentendo così agli interessati di riprodurre gli elenchi dei vari titoli nelle forme esatte previste dai modelli B e C, secondo un “modus procedendi” non lesivo della “par condicio” dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura, dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini un candidato nell’allegazione di titoli non tempestivamente consegnati”. Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2018) 04-06-2018, n. 3373.