Concorsi scuola, GPS 2022, Tfa Sostegno: ecco a chi servono i 24 CFU. Campusinrete.it

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Cosa sono i 24 CFU per l’insegnamento

I 24 CFU sono crediti formativi universitari richiesti dal DM 616/2017 per la partecipazione ai Concorsi Scuola per le secondarie di primo e secondo grado, per la partecipazione al bando relativo al TFA Sostegno e secondo le nuove disposizioni del MIUR anche per l’iscrizione alle Graduatorie Provinciali per Supplenti (GPS).

Facendo sempre riferimento al DM 616/2017 i 24 CFU devono consentire l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Per capire se i 24 CFU rientrano già nell’elenco dei propri esami sostenuti, è possibile richiedere una valutazione del piano di studi.

Concorso Docenti per medie e superiori: i requisiti per accedere

Si può partecipare ai prossimi Concorsi Scuola per scuole medie e superiori se si è in possesso di una laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento che dia l’accesso a una classe di concorso, ovvero all’insegnamento di una determinata materia, insieme al possesso dei 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche.

Si può partecipare al Concorso Scuola anche se si ha l’abilitazione specifica per l’insegnamento.

Graduatorie GPS: necessari i 24 CFU per i nuovi inserimenti

Chi non si fosse ancora inserito nelle graduatorie per supplenze (GPS), in base alla normativa vigente può farlo se ha un titolo che dia accesso a una classe di concorso e i 24 CFU. Questo vale anche per i docenti ITP.

Corsi TFA Sostegno: servono i 24 CFU

Il possesso dei 24 CFU (congiuntamente a un titolo laurea che dà accesso a una classe di concorso, o a un diploma ITP) è richiesto per l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

24 CFU: gli esonerati

Ci sono alcuni casi in cui non è necessario avere i 24 CFU, nello specifico:

  • chi è già abilitato sulla specifica classe di concorso per la quale si vuole partecipare (attenzione, non è sufficiente un titolo di studio che dà accesso);
  • chi ha svolto 36 mesi di servizio a scuola, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 8 anni scolastici, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione (verificare comunque le ultime disposizioni quando uscirà il prossimo bando di concorso straordinario);
  • gli aspiranti insegnanti di infanzia o primaria: per loro infatti non sono richiesti i 24 CFU per partecipare a concorsi e graduatorie, ma un titolo abilitante come un diploma magistrale ante 2001/2002 o Laurea in Scienze della Formazione e affini;
  • chi possiede abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso (laurea) alla classe di concorso ai sensi della legge vigente.

Insegnanti ITP: non necessari i 24 CFU per i concorsi fino al 2024/2025

Per essere insegnante ITP, è sufficiente possedere un diploma ITP, cioè un diploma di maturità conseguito in un istituto tecnico o professionale.

Per essere abilitati all’insegnamento però è anche necessario partecipare al Concorso Ordinario per ottenere l’abilitazione. Al momento, agli ITP non sono richiesti i 24 CFU per la partecipazione ai concorsi, sono però necessari per l’inserimento nelle GPS.

Dall’anno 2024/2025 sarà però necessario anche per gli ITP aver conseguito i 24 CFU. Prima di tale data, gli ITP sono esonerati dal conseguimento dei crediti in materie socio-psico-pedagogiche, come disposto dall’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 59/2017.

Riconoscimento e certificazione dei 24 CFU

Una volta appurato che nel proprio piano di studi sono presenti tutti o in parte i 24 CFU richiesti (si può fare una verifica tramite una valutazione del piano di studi) è necessaria una certificazione di riconoscimento dei 24 CFU già conseguiti che può essere erogata solo dall’università presso la quale si sono conseguiti i CFU.

Per il riconoscimento dei 24 CFU deve essere richiesta quindi la Certificazione di conformità degli obiettivi formativi e contenuti didattici” in base al decreto 616/17 presso l’ateneo dove sono stati sostenuti gli esami.

Il fatto che il settore disciplinare sia lo stesso, ad esempio M/PED-03, non implica per forza che i crediti siano riconosciuti dall’università competente.

Cosa fare se mancano dei crediti necessari

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