Concorsi religione cattolica: chiarimenti sui titoli di accesso dalle nuove istruzioni operative. NOTA Ministero

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota contenente le istruzioni operative per la gestione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali straordinarie per l’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

La nota fornisce importanti chiarimenti sulla validità dei titoli di qualificazione professionale, rimandando alle FAQ pubblicate sul sito del MIM per ulteriori approfondimenti.

Un punto cruciale riguarda l’anno di servizio nell’insegnamento della religione cattolica. La nota chiarisce che, per molti titoli, tale anno non è un requisito per la validità del titolo stesso. Pertanto, anche se il candidato lo ha dichiarato come condizione di validità, gli uffici competenti dovranno comunque considerare il titolo valido e computare l’anno di servizio tra i titoli valutabili ai fini del punteggio.

Questa precisazione riguarda, in particolare, i seguenti titoli:

Scuola dell’infanzia e primaria:

  • Diploma accademico di magistero in scienze religiose;
  • Diploma di scienze religiose;
  • Diploma di scienze religiose + Laurea magistrale;
  • Diploma di scuola secondaria superiore + diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI;
  • Baccalaureato in Teologia;
  • Licenza o dottorato in Teologia, Scienze Bibliche o Sacra Scrittura, Missiologia.

Scuola secondaria di I e II grado:

  • Diploma accademico di magistero in scienze Religiose;
  • Attestato di compimento del regolare corso di studi in un seminario maggiore;
  • Baccalaureato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche;
  • Diploma di scienze Religiose + Laurea magistrale;
  • Diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI + Laurea magistrale;
  • Dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche;
  • Licenza in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche.

Per altri titoli, invece, l’anno di servizio tra il 2007 e il 2012 è requisito fondamentale per la validità. In questi casi, gli uffici dovranno verificare che l’anno dichiarato sia effettivamente utile alla convalida del titolo. Se così non fosse, dovranno controllare se tra gli anni di servizio indicati dal candidato sia presente quello necessario, provvedendo alla corretta attribuzione. Questo riguarda principalmente i seguenti titoli:

  • Diploma quadriennale di istituto magistrale o titolo quinquennale equivalente (accesso a scuola primaria e dell’infanzia);
  • Diploma triennale di scuola magistrale o titolo quinquennale equivalente (accesso alla scuola dell’infanzia);
  • Diploma di laurea in scienze della formazione primaria.

Infine, per i titoli di baccalaureato, licenza o dottorato in scienze ecclesiastiche orientali, liturgia, diritto canonico, storia ecclesiastica, la validità dipende dalla data di conseguimento. Se ottenuti entro il 30/10/2012, l’anno di servizio non è richiesto. Se conseguiti tra il 31/10/2012 e la fine dell’a.a. 2016/17, è necessario aver svolto almeno un anno di insegnamento a partire dal 2007/08.

NOTA

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