Concorsi pubblici e valutazione delle prove, alcuni principi della giustizia amministrativa

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, non ammessa a sostenere la prova orale del “Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”, bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l’annullamento del Decreto del 27 marzo 2019 di approvazione dell’elenco degli ammessi agli orali, nonché degli atti meglio indicati in epigrafe. Si costituiva il Ministero resistente, chiedendo il rigetto delle altrui pretese perché infondate. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza 783 del 2022 rigettando il ricorso e pronunciando principi interessanti in merito alla valutazione degli elaborati e procedure concorsuali.
Sulla natura del verbale delle prove del concorso
Con precipuo riferimento alla natura di atto pubblico del verbale della Commissione esaminatrice, valga appena ricordare che la giurisprudenza ha evidenziato, a più riprese, che il verbale della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituisce un atto pubblico, che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 2-OMISSIS-febbraio 2013, n. 1222; Sez. III, 23 marzo 2012, n. 1690; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 2338). Più precisamente, l’art. 2700 del cod. civ. dispone che l’atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ne consegue che è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 21/11/2019, n.13363).
L’anonimato è un criterio finalizzato a garantire l’uguaglianza ma non va inteso in modo rigoroso
Del resto, se è vero che il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, è altrettanto vero che tale principio non può però essere inteso in maniera troppo rigorosa, che prescinda anche dalla valutazione quantomeno di un principio di prova da parte dei candidati interessati. Nel caso di specie, in definitiva, occorre scindere il momento della valutazione dell’elaborato (avvenuto prima dello scioglimento dell’anonimato) da quello della verifica formale della correttezza delle operazioni materiali di abbinamento (avvenuto dopo lo scioglimento dell’anonimato): la verbalizzazione di un mero errore materiale in questa seconda fase, consistente nell’abbinamento della scheda di un altro candidato, rappresenta, al contrario, una diretta applicazione del principio di trasparenza asseritamente violato e non pare inficiare, per ciò solo e in assenza di altri elementi offerti dal ricorrente, la correttezza dell’attività svolta nella prima fase, anche e soprattutto sotto l’aspetto censurato del rispetto dell’anonimato.
Il voto numerico e il giudizio tecnico
I giudici sul punto richiamano dei precedenti a cui si rimettono: “il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; infatti, quale principio di economicità amministrativa, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi” (cfr. di recente Cons. Stato Sez. VI, 25 novembre 2021, n. 7899; Sez. III, 29 gennaio 2021 n. 864).
La valutazione delle prove scritte è soggetta a discrezionalità tecnica
Per giurisprudenza costante, in tema di concorsi pubblici, la valutazione delle prove scritte è caratterizzata di discrezionalità tecnica, che può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità solo per specifiche ipotesi di violazione delle norme che regolano l’espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà (Tar Lazio, sez. III, 23 agosto 2021, n.9380).
In sostanza, le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento logico, un palese errore di fatto, o ancora illogicità o contraddittorietà. Al di fuori di tali ipotesi, non rilevabili nel caso in esame, il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.