Concorsi docenti, ITP hanno diploma in scadenza 31 dicembre 2024. Se il secondo concorso dovesse ritardare?

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Il MIM, com’è noto, ha già bandito il primo dei due previsti concorsi nell’ambito del PNRR. ITP e titoli d’accesso: cosa succede se il secondo concorso viene bandito dopo il 31/12/2024?

Nuovo sistema reclutamento secondaria

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), dal DL 36/2022 (convertito in legge 79/2022) e dal DL 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023).

Il succitato sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Fase transitoria

Affinché il nuovo sistema entri a regime, è stata prevista una fase transitoria sino al 31 dicembre 2024, data entro la quale dovranno svolgersi i due previsti concorsi che traghetteranno al predetto nuovo sistema. Il primo di tali concorsi, come ricordato all’inizio, è stato già bandito e gli aspiranti possono presentare le relative istanze di partecipazione entro il prossimo 9 gennaio, mentre il secondo dovrebbe essere bandito dopo l’estate del 2024, in quanto legato all’avvio dei percorsi universitari abilitanti (come vedremo di seguito).

I due concorsi in esame:

  • proprio perché facenti parte della fase transitoria, sono più snelli rispetto a quelli che saranno banditi quando il sistema andrà a regime [per i quali è prevista un’eventuale prova preselettiva, che non è invece prevista per i due concorsi della fase transitoria]. Ciò anche al fine di di assicurare il conseguimento degli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR;
  • presentano una sola differenza riguardo ai requisiti di partecipazione, in quanto al secondo potranno partecipare gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti per la procedura già bandita più coloro i quali conseguiranno 30 dei 60 CFU del percorso universitario abilitante. Di seguito tutti i requisiti richiesti per il primo e il secondo concorso.

Concorsi secondaria: requisiti

Requisiti primo concorso

Posti comuni:

  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure
  • tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure
  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Posti di ITP:

Posti di sostegno:

  • diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato la domanda di riconoscimento).

Requisiti secondo concorso

Possono partecipare a tale secondo concorso gli aspiranti :

  1. in possesso di uno dei sopra riportati quesiti; oppure
  2. in possesso di titolo di studio + 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante (sino al 31/12/2024).

Gli aspiranti, di cui al sopra riportato punto 2, possono partecipare anche con riserva di conseguimento dei suddetti 30 CFU/CFA, a condizione che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, siano iscritti al percorso universitario e accademico abilitante. La riserva è sciolta positivamente nel caso in cui i 30 CFU/CFA vengano conseguiti entro il 30 giugno dell’anno scolastico antecedente a quello della nomina a tempo determinato (tali docenti saranno assunti a tempo indeterminato, solo dopo il conseguimento dei citati 30 CFU e quindi dell’abilitazione). Il mancato
scioglimento della riserva entro il predetto termine, comporta la decadenza dalla graduatoria e l’esclusione dalla nomina a tempo determinato per l’anno scolastico successivo.

ITP

Come detto sopra, gli insegnanti tecnico-pratici, sino al 31 dicembre 2024, potranno partecipare ai concorsi con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso. Quanto detto ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL 75/2023:

I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi ((dopo il 31 dicembre 2024)).
Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Dopo il 13/12/2024, per partecipare ai concorsi, i docenti in questione dovranno possedere i requisiti previsti dall’articolo 5/2 del D.lgs. 59/2017, ossia laurea oppure diploma AFAM di I livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione + abilitazione per la specifica classe di concorso: Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

Secondo concorso fase transitoria PNRR

In base al Dm n. 205/2023 del 26 ottobre 2023 durante la fase straordinaria PNRR saranno banditi due concorsi:

  • il primo già bandito con DDG n. 2575/2023 con presentazione della domanda avvenuta entro lo scorso 9 gennaio
  • il secondo non ha ancora una data ma il Ministero ha comunicato ai sindacati la data di settembre/ottobre 2024, cioè a conclusione del primo e relative immissioni in ruolo.

Cosa accadrebbe se la seconda procedura non venisse bandita entro il termine della fase transitoria, ossia dopo il 31/12/2024?

Gli interessati dovrebbero essere in possesso dei sopra indicati requisiti, tuttavia al riguardo si sa ben poco: quali lauree sono coerenti con le classi di concorso ITP? A ciò aggiungiamo il fatto che tali docenti, finita la fase transitoria, accederanno ai percorsi abilitanti con con la laurea o anche se iscritti al corso di studio per conseguirla, tuttavia, non sapendo ancora nulla, come sceglieranno il corso di laurea?

Intanto, siamo in attesa dell’avvio dei percorsi universitari abilitanti, nello specifico quelli per il conseguimento dei 30 CFU che, come detto sopra, consentiranno la partecipazione alla seconda procedura anche a coloro i quali possiedono al momento la sola laurea. Ciò, considerato che l’attivazione è ormai vicina all’avvio, non desta preoccupazione. Questa nasce, invece, dal fatto che il concorso in questione è previsto per dopo l’estate prossima e, considerato che spesso i tempi delle previsioni si allungano, bisogna stare all’erta in quanto non lontani dal 31/12/24.

Ricordiamo che i tempi di attuazione del piano di assunzione di 70.000 docenti, non più realizzabili nel 2024, si sono allungati  e sono state definite nuove tempistiche:

  • 20 mila docenti entro dicembre 2024
  • 20 mila docenti entro settembre 2025
  • 30 mila docenti entro giugno 2026

Considerato ciò, ci chiediamo se verrà modificata anche la tempistica relativa alla fase transitoria e ai suddetti requisiti. Non possiamo che attendere eventuali informazioni ministeriali.

Concorso già bandito con DDG 2575/2023

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