Concorsi docenti PNRR2, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili)

Iniziano le prove orali per il concorso infanzia e primaria DDG n. 3060/2024, mentre per la scuola secondaria DDG n. 3059/2024 non si ha ancora il voto minimo per classe di concorso/regione. Le istruzioni per la presentazione dei titoli non autocertificabili.
Quando si presentano i titoli non autocertificabili
Per quanto riguarda la presentazione dei titoli non autocertificabili, ogni Commissione (o in generale l’USR di riferimento) fornisce delle indicazioni.
Alcune chiedono di presentarli il giorno della prova orale, altre indicano una finestra temporale utile in caso di superamento della prova.
Pertanto consigliamo di seguire le indicazioni di solito presenti nella convocazione o comunque reperibili sul sito dell’ufficio Scolastico che si occupa della procedura.
N.B. Se il candidato non presenta i titoli non autocertificabili, non avrà alcun punteggio per quei titoli dichiarati nella domanda.
Possono essere presentati esclusivamente i titoli dichiarati dal candidato nella domanda prodotta entro il 30 dicembre 2024 e conseguiti entro tale termine.
Non è possibile inserire nuovi titoli, neanche se già in possesso ma dimenticati all’atto della compilazione della domanda.
Quali sono i titoli valutabili nelle graduatorie di merito del concorso PNRR2
I titoli valutabili sono quelli indicati nell’allegato B infanzia e primaria – allegato B secondaria – rispettivamente al dm n. 206/2023 e dm n. 205/2023.
La valutazione complessiva dei titoli non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo
I bandi affermano
“La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto.”
Quali sono i titoli non autocertificabili
I titoli non autocertificabili sono quelli conseguiti presso enti non aventi natura pubblicistica.
I titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sono quelli risultanti “da atti sanitari o nella disponibilità di soggetti privati. In questo caso gli atti devono essere prodotti in originale o in subordine, in copia dichiarata conforme all’originale autenticata dallo stesso interessato, allegando copia del proprio documento di riconoscimento.
A titolo di esempio, citiamo alcuni titoli non documentabili:
- pubblicazioni;
- articoli;
- libri o parti di essi;
- master conseguiti presso strutture private;
- titoli che danno luogo alla riserva dei posti.
- abilitazione conseguita all’estero per la verifica del conseguimento attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso (punti A.1.1 e A.2.1 Allegato B del DM 206/2023);
- certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del DM 3889/2012, esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto (punto B.20 Allegato B del DM 206/2023);
- servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE (punto C.1 Allegato B del DM 206/2023);
- servizio prestato presso scuola paritarie, anche in Italia (punto C.1 Allegato B del DM 206/2023).
Quali titoli non devono essere presentati
Non dovranno essere presentati i titoli che sono stati autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, ad esempio:
• abilitazioni specifiche;
• titoli di specializzazione conseguiti presso università italiane statali o non statali riconosciute dal Ministero;
• titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento conseguiti presso università italiane statali o non statali riconosciute dal Ministero o presso istituzioni scolastiche italiane statali o paritarie;
• titoli di servizio (come precisato dall’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica).
Ai fini dell’elencazione completa dei titoli da non presentare, in quanto già documentati con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, si rinvia ai citati artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
ATTENZIONE: alcune Commissioni richiedono comunque la presentazione di tutti i titoli indicati nella domanda, per velocizzare la valutazione.
Indicazioni USR o Commissioni
Emilia Romagna infanzia e primaria: tre modalità
- consegna alla Commissione dopo la prova orale (farsi rilasciare ricevuta)
- consegna all’USR dopo aver ricevuto documento della Commissione con invito a presentare i titoli non autocertificabili
- comunque consegna entro i 15 giorni successivi al superamento della prova orale
Sostegno primaria Emilia Romagna –
Piemonte infanzia e primaria: documentazione entro 3 giorni dal superamento della prova orale. Il candidato che supera prova orale sia per infanzia che primaria deve presentare i documenti ad entrambe le commissioni.
Umbria primaria – I candidati consegneranno alla Commissione i titoli dichiarati nell’istanza di partecipazione (come da nota prot. n. 7634 del 16/05/2024 https://istruzione.umbria.it/usr-umbria/avviso- chiarimentiprovaorale-concorso-ordinario-docenti-2/) alla procedura concorsuale in oggetto al fine di consentire una rapida e corretta valutazione degli stessi da parte della medesima nella fase successiva in caso di superamento della prova orale.
Si evidenzia che possono essere oggetto di valutazione solo i titoli dichiarati nell’istanza
Umbria infanzia posto comune –
[IN AGGIORNAMENTO]
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