Concorsi docenti: misure transitorie non sono in contrasto con il merito. Lettera

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Inviato da Bruno Ventura – Il governo inizia i lavori parlamentari per giungere all’approvazione dei nuovi corsi PAS (aperti anche ai dottori di ricerca) e del concorso con prova computer Based per i docenti precari della terza fascia con 36 mesi di servizio.

Misure urgenti ed improcrastinabili per dotare la scuola di insegnanti di ruolo, in applicazione del contratto di governo (punto 22). Con sorpresa estrema leggo le dichiarazioni del deputato Alessandro Fusacchia, membro della VII commissione cultura, il quale afferma che sarà una vera sanatoria, applicata con un concorso finto.

A rinforzo di questa convinzione reca l’esigenza di rendere onore al merito, garantendo il “diritto degli studenti e delle studentesse di un istruzione di qualità. Alla lettura dei titoli in possesso nel nostro sobbalzo quando, dopo la menzione della laurea in scienze politiche, scorgo un titolo di dottore di ricerca in scienze politiche e sociali.

Ma come, mi dico, ai nuovi Pas potranno partecipare anche i dottori di ricerca senza nessuna esperienza di insegnamento nella scuola e contemporaneamente devo leggere che i docenti della terza fascia non abilitati con 36 mesi di servizio non possono recare come giustificazione del diritto al concorso straordinario la circostanza di aver lavorato per tutto questo tempo con contratti di semplice supplenza?

Come posso conciliare due concetti così diametralmente opposti quali quelli di un dottorato che non è idoneo ad insegnare nella scuola secondaria se prima non si consegue l’abilitazione ma intanto viene ammesso al corso abilitante anche senza essere mai entrato in classe per svolgere un solo giorno di supplenza?

Sul valore della formazione degli insegnanti e sulla imprescindibilità di entrare in possesso di quelle competenze didattico metodologiche che oggi sono richieste ai docenti si era già espresso in passato l’ex Sottosegretario del PD Faraone.

Concordo in pieno con il suo pensiero ed aggiungo che non possono essere in contrasto misure transitorie, il cui impianto costituzionale è stato riconfermato nella sua validità anche da una sentenza della Suprema Corte, per dar corso a misure volte a superare il precariato e correggere, in tal modo, vent’anni di amnesie politiche e decretazioni  d’urgenza. Il concorso pubblico è e resta la forma principale di reclutamento dei docenti ma nel
frattempo non si può legiferare in contrasto con le normative comunitarie che impongono di stabilizzare i lavoratori in possesso di contratti a termine di almeno 36 mesi.

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