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Concorsi docenti 2024: tra i titoli di preferenza non rientra il servizio militare ecco cosa è cambiato

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Nei concorsi per l’accesso ai ruoli della scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, il servizio prestato senza titolo d’accesso può essere valutato. Ecco quando.

Concorso infanzia/primaria e secondaria

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VIDEO TUTORIAL | Concorso scuola infanzia e primaria, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA con Sonia Cannas

Articolazione concorsi infanzia/primaria e secondaria

Come si legge nell’articolo 4 del DM n. 205/2023 e nell’articolo 5 del bando per la scuola secondaria, nonché nell’articolo 5 del DM n. 206/2023 e nell’articolo 5 del bando per la scuola dell’infanzia/primaria, il concorso si articola in:

  • prova scritta (si supera con un punteggio minimo di 70/100)
  • prova orale (si supera con un punteggio minimo di 70/100)
  • valutazione titoli

Titoli

La valutazione dei titoli:

  • è effettuata per i soli candidati che superano la prova scritta e quella orale, come leggiamo nell’articolo 9 del DM 205/2023 per la secondaria e nell’articolo 9 del DM 206/2023 per la scuola dell’infanzia e primaria;
  • non può eccedere i 50 punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo;
  • è effettuata sulla base delle Tabelle (B) allegate rispettivamente al DM 205/2023 per la secondaria e al DM 206/2023 per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le succitate tabelle sono composte da tre sezioni: A “Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale”; B “Punteggio per i titoli accademici e scientifici“; C “Titoli di servizio”. 

Titoli di servizio

La valutazione del servizio avviene sulla base di quanto indicato nella sezione C delle due summenzionate tabelle, in base alle quali:

  • infanzia/primaria: Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.
    Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Punti 2 per ciascun anno di servizio
  • secondaria: Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005,
    n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Punti 2 per ciascun anno di servizio.

Dunque, sia nell’uno che nell’altro caso, si valuta il solo servizio svolto sullo specifico posto/specifica classe di concorso di partecipazione. Così, ad esempio, chi partecipa per la scuola dell’infanzia posto comune, avrà valutato tale servizio solo nella specifica procedura (infanzia posto comune) oppure chi partecipa per la classe di concorso X, avrà valutato solo il servizio prestato in tale specifica classe di concorso. Qui tutte le info sull’utilità dei servizi specifici e non specifici, nonché del servizio prestato su sostegno da graduatoria incrociata

Ricordiamo che, ai fini della valutazione (come anche per computare gli anni scolastici utili alla riserva di posti e quale titolo d’accesso per la secondaria) del servizio svolto, affinché l’anno scolastico sia valido, è necessario aver prestato un servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni oppure un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Ho insegnato come supplente nella CdC A-19 in un liceo pubblico da ottobre 2022 a giugno 2023 con contratto MAD senza il possesso della laurea magistrale. Adesso ho conseguito la laurea magistrale, ho tutti i CFU per rientrare nella CdC A-19 e ho il PF24. Inoltre, la mia situazione contributiva INPS è aggiornata e nell’Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici risultano presenti i mesi di insegnamento. Vorrei sapere se al momento della partecipazione al concorso (per la medesima CdC in cui ho insegnato) mi verrà riconosciuto un punteggio per l’esperienza lavorativa svolta.

La risposta è affermativa: al nostro lettore dovrà essere riconosciuto il punteggio per l’anno scolastico svolto. Se è vero che il servizio si valuta, se prestato con il previsto titolo d’accesso, è altrettanto vero che lo stesso, sebbene prestato senza titolo, possa essere valutato qualora il medesimo titolo sia conseguito entro il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (come avviene anche per le GPS, nell’ambito delle quali il servizio è valutato, se al momento della presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento l’aspirante lo abbia conseguito). In riferimento ai concorsi in esame, è intervenuto un chiarimento ministeriale, tramite apposita FAQ:

D: E’ valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza?
R. : Si.

Quanto detto, oltre che per l’attribuzione del punteggio (in caso di servizio specifico), vale anche per il calcolo degli anni scolastici necessari alla riserva del 30% di posti nonché utili quali requisiti d’accesso per la sola scuola secondaria.

Naturalmente, se il titolo d’accesso non viene conseguito entro i succitati termini, lo stesso non potrà essere valutato né computato ai fini sopra citati.

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Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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